La Corte di Cassazione, con la Sentenza 19 giugno 2026 n. 22782 annullava la condanna di un datore di lavoro in conseguenza dell’infortunio occorso ad un lavoratore denunciando la violazione del principio di personalizzazione della responsabilità penale (art. 27 c. 1 Cost.) e di concretizzazione del rischio. Viene così riaffermato il principio che il nesso causale e l'evitabilità dell'evento devono poggiare su elementi fattuali certi e non su astratte congetture circa l'inadeguatezza delle misure datoriali realmente adottate. La Corte d'appello di Torino confermava la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Asti al direttore generale e datore di lavoro di un'impresa agroalimentare, per il reato di lesioni colpose ai danni di un operaio. La dinamica del sinistro vedeva il lavoratore impegnato nella movimentazione di alcuni contenitori cilindrici del peso di circa 200 kg ciascuno. I fusti erano collocati su un bancale in plastica sollevato tramite un carrello elevatore (muletto). Durante le operazioni di spostamento, uno dei contenitori si era rovesciato cadendo. L'operaio a questo punto scendeva dal mezzo per verificare lo stato e la stabilità degli altri cilindri, ma veniva colpito da un secondo fusto rimasto in bilico, riportando gravi lesioni. Al datore di lavoro era stata contestata la colpa generica e specifica (in particolare per la violazione dell'art. 71 c. 3 D.Lgs. 81/2008 in relazione all'Allegato VI). Secondo l'accusa, il datore di lavoro non aveva predisposto idonee procedure per il trasporto in sicurezza dei fusti (come la legatura tramite pellicola per renderli solidali o, l'uso di una cesta con sponde) in modo da evitare il rischio di ribaltamento. Avverso la conferma della condanna in secondo grado, la difesa dell’imputato presentava ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.
Vizio di motivazione sul nesso causale: la difesa contestava il giudizio controfattuale effettuato dalla Corte d'appello, ritenendolo illogico e meramente assertivo. Secondo la tesi difensiva, anche se fosse stata ipotizzata la condotta doverosa (ossia la legatura dei fusti), l'infortunato avrebbe comunque subito la caduta dei cilindri. Di conseguenza, il fattore decisivo del sinistro non era stato l'assenza di legatura del carico, bensì la scelta del lavoratore di scendere dal muletto.
Violazione di legge sulla ritenuta "non eccentricità" della condotta del lavoratore: la difesa sosteneva che il comportamento del dipendente fosse da considerarsi abnorme ed imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale. Infatti, una volta caduto il primo fusto, il lavoratore si trovava a bordo del muletto in condizioni di totale sicurezza. La scelta di scendere dal mezzo per cercare di evitare la caduta degli altri fusti aveva rappresentato un comportamento istintivo, errato e contrario alle direttive aziendali ricevute. Lo stesso lavoratore aveva ammesso l'errore, confermando di aver ricevuto una formazione adeguata che imponeva di non abbandonare il posto di guida in caso di instabilità del carico. Secondo la difesa, questa deviazione dalle istruzioni esorbitava dalle reali possibilità di controllo e di governo del rischio da parte del datore di lavoro. La Suprema Corte evidenzia un errore metodologico e giuridico commesso dai giudici di merito nell'individuare e applicare questi due concetti. Sottolinea che, per sussistere la responsabilità colposa, non basta una qualsiasi violazione di norme ma è necessario verificare se l'evento materiale abbia effettivamente concretizzato proprio il fattore di rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire ed evitare. Questo scrutinio sul nesso di causalità e sull'evitabilità dell'evento deve fondarsi su elementi fattuali certi e non su semplici congetture o ipotesi astratte. Nel caso in esame, era stato accertato che il datore di lavoro aveva gestito il rischio di caduta dei fusti attraverso due misure specifiche:
un'adeguata formazione dei dipendenti sulla conduzione dei carrelli elevatori;
l'istruzione tassativa al conducente di rimanere a bordo e al posto di guida (nella cabina di comando) in caso di perdita di stabilità del carico, chiedendo aiuto ai colleghi anziché scendere.
Lo stesso lavoratore infortunato aveva confermato a processo di essere perfettamente a conoscenza di questa direttiva di sicurezza. Questa misura rispondeva alla regola cautelare specifica (art. 71 c. 3 D.Lgs. 81/2008, in relazione all'Allegato VI), la quale prevede che il posto di comando del mezzo di sollevamento debba essere occupato in permanenza. I giudici di primo e secondo grado avevano giudicato insufficiente la direttiva di rimanere a bordo, ritenendo che il datore di lavoro avrebbe dovuto imporre anche una misura ulteriore: la legatura dei fusti per garantirne la stabilità. Per giustificare questo ulteriore addebito di colpa generica, i giudici di merito avevano argomentato che la stabilità del carico serviva a tutelare anche eventuali soggetti terzi che si fossero trovati vicino al muletto. La Cassazione, però ha individuato in questo ragionamento un doppio errore di diritto.
Spostamento del rischio: i giudici hanno introdotto nel quadro valutativo un rischio diverso (quello corso da soggetti terzi), anziché valutare l'adeguatezza delle misure rispetto al rischio specifico a cui era esposto il conducente.
Mancata concretizzazione della regola: hanno addebitato al datore di lavoro la violazione di una regola (quella di legare i fusti per proteggere i terzi) che non si è concretizzata nell'evento, poiché l'infortunio ha colpito lo stesso conducente del muletto, il quale era sceso dal mezzo violando la direttiva di sicurezza aziendale.
Inoltre, la Corte stabiliva che i giudici di merito non possono limitarsi ad affermare in astratto che i fusti andavano legati. Se ritenevano inadeguata la misura realmente adottata dal datore di lavoro (ossia l'ordine di non scendere dal muletto in caso di instabilità), dovevano dimostrare sulla base di elementi di fatto certi perché tale misura fosse insufficiente.
Ad esempio, avrebbero dovuto verificare:
se vi fosse una oggettiva difficoltà per il lavoratore nel mettere in esecuzione l'ordine di non scendere;
se esistesse in azienda una prassi trasgressiva o elusiva tollerata rispetto a tale regola;
se vi fossero altre ragioni concrete emerse dagli atti d'indagine.
In assenza di questa rigorosa analisi fattuale, il giudizio controfattuale sul nesso di causa risulta illogico e assertivo. Per questa ragione, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio. Affinché vi sia responsabilità penale, deve esserci una corrispondenza speculare tra il rischio specifico che la norma mira a prevenire (ad esempio, evitare che i fusti colpiscano terzi estranei) e l'evento che si è storicamente verificato (l'infortunio del conducente sceso dal mezzo in violazione delle direttive). Se tale corrispondenza manca, la regola violata non si è concretizzata in quel danno e l'imputazione decade.