Sopravvenuta inidoneità: il demansionamento resta l’ultima soluzione
- 28 Luglio 2026
- Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 maggio 2026 n. 12547 ha stabilito che, in tema di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, l’art. 42 d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di adibire il dipendente a mansioni compatibili con le limitazioni accertate dal medico competente, preservando, ove possibile, l’equivalenza dell’inquadramento e del contenuto professionale delle mansioni precedentemente svolte; l’assegnazione a mansioni inferiori è legittima solo ove il datore dimostri l’impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti. Deve pertanto ritenersi illegittimo il demansionamento del lavoratore, già addetto a mansioni riconducibili al III livello del CCNL, trasferito a compiti meramente esecutivi e privi di autonomia operativa, ove le prescrizioni sanitarie si limitino a escludere specifiche attività incompatibili con lo stato di salute e non impediscano lo svolgimento delle originarie mansioni nella loro componente qualificante. L’ordinanza conferma un principio consolidato in materia di tutela del lavoratore divenuto parzialmente inidoneo allo svolgimento della prestazione. L’obbligo di repechage previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008 non può essere assolto mediante un automatico demansionamento, ma impone al datore di lavoro di verificare concretamente la possibilità di mantenere il lavoratore in mansioni compatibili con le limitazioni accertate, preservandone l’inquadramento e il patrimonio professionale. Solo quando tale soluzione risulti oggettivamente impossibile è consentita l’assegnazione a mansioni inferiori. La decisione richiama quindi l’attenzione sull’esigenza di una valutazione organizzativa effettiva e documentabile, evidenziando che le prescrizioni del medico competente devono essere interpretate in relazione alle sole attività incompatibili con lo stato di salute e non possono giustificare, di per sé, un generale svuotamento delle mansioni.