Superminimo individuale: quando può essere assorbito

Superminimo individuale: quando può essere assorbito

  • 27 Luglio 2026
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Due lavoratori  contestano la progressiva riduzione del superminimo individuale riconosciuto al momento dell’assunzione; a loro avviso, il mancato assorbimento protrattosi per diversi anni e le successive previsioni del CCNL rendevano ormai intangibile tale trattamento economico. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18760 del 9 giugno 2026, ha respinto il ricorso, ribadendo come il superminimo, quale eccedenza rispetto ai minimi tabellari, è normalmente assorbibile dagli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali o dal riconoscimento di una qualifica superiore.  L’assorbimento è escluso quando una clausola individuale, una disposizione collettiva o un altro titolo attribuiscano espressamente al superminimo carattere non assorbibile, circostanze che spetta al lavoratore allegare e provare. Il semplice fatto che il superminimo non sia stato assorbito per molti anni non dimostra automaticamente una rinuncia datoriale, posto che anche l’uso aziendale richiede una condotta favorevole, costante, uniforme e generalizzata, la cui esistenza deve essere accertata concretamente dal giudice; neppure una clausola collettiva sopravvenuta può trasformare automaticamente i superminimi già riconosciuti in voci non assorbibili, salvo che ciò risulti chiaramente dal testo del contratto collettivo. Viene quindi confermata l’importanza di disciplinare con precisione, già nella lettera di assunzione, la natura assorbibile o non assorbibile del superminimo, prevenendo successive controversie sulla composizione della retribuzione.