Sospensioni dell’attività per caldo estremo: accesso più facile alla cassa integrazione ordinaria per i datori dell’edilizia e alla Cisoa per quelli agricoli, grazie al rifinanziamento degli ammortizzatori e alle semplificazioni contenute nell’articolo 6 del decreto legge Infrastrutture (Dl 107/2026, in vigore dal 27 giugno e ora all’esame della Camera per la conversione in legge). L’Inps ha fornito le istruzioni operative il 20 luglio con il messaggio 2418/2026 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 22 luglio). Per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, la disposizione del Dl 107/2026, reiterando provvedimenti analoghi degli anni scorsi, ha introdotto – entro il limite di spesa di 15,2 milioni - deroghe per il sostegno al reddito in costanza di lavoro, per prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza in conseguenza di eventi metereologici avversi, con particolare riferimento alle ondate di calore, comprese fra gli eventi oggettivamente non evitabili (Eone). In materia di cassa integrazione ordinaria, la disposizione riguarda le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, quelle industriali esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo e quelle artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei datori operanti in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione (articolo 10, lettere m), n) e o), del Dlgs 148/2015). In termini ordinari, per questi soggetti, l’intervento della Cigo per gli eventi oggettivamente non evitabili rientra nel computo del periodo massimo di 52 settimane ammesse nel biennio mobile (articolo 12, commi 2 e 3 del Dlgs 148/2015). Per effetto dell’articolo 6 del Dl 107/2026, il ricorso all’ammortizzatore per eventi legati a situazioni climatiche eccezionali è neutralizzato dai limiti di durata massima stabiliti dall’articolo 12, commi 2 e 3, in deroga alla previsione generale di cui al successivo comma 4, anche per le imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o), del Dlgs 148/2015. Le integrazioni salariali concesse per le stesse ragioni climatiche sono escluse inoltre dal contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del Dlgs 148/2015. Tuttavia, in mancanza di una deroga espressa, gli interventi di integrazione salariale in questione rilevano temporalmente ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, ove dovuto, per eventuali ulteriori periodi di sostegno al reddito fruiti nel quinquennio mobile. Restano invariati gli altri presupposti per l’accesso alla misura. Pertanto:
O i lavoratori non devono essere in possesso dell’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva interessata;
O l’informativa sindacale prevista dall’articolo 14, comma 4, del Dlgs 148/2015 può essere attivata anche dopo l’inizio della contrazione lavorativa, fermo restando che, per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei interessate, è richiesta limitatamente alle istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative;
O in base all’articolo 15 del Dlgs 148/2015, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento atmosferico.
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute alla sola ipotesi in cui l’istanza abbia a oggetto intemperie stagionali, intervenute nel secondo semestre 2026, il trattamento della Cisoa (Cassa integrazione speciale operai agricoli) di cui all’articolo 8 della legge 457/1972 è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate di lavoro. L’articolo 6 del Dl 107/2026 assume quindi una valenza parzialmente derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, perché i periodi concessi, estesi anche agli operai agricoli con contratto a termine, sono esclusi dal computo della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati ad attività lavorativa, sia ai fini della disoccupazione agricola, sia del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge 457/1972. Il trattamento è concesso dalla sede dell’Inps competente per territorio ed è erogato direttamente dall’Istituto. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.