Salario giusto: possibile per i lavoratori chiederne l’applicazione

Salario giusto: possibile per i lavoratori chiederne l’applicazione

  • 27 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Il decreto Lavoro contiene una novità storica: per la prima volta è una norma giuridica a definire il trattamento economico complessivo (il cosiddetto Tec), quale parametro di individuazione del salario giusto. L’articolo 36 della Costituzione è sempre stato considerato norma precettiva, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative (espressamente richieste, invece, dal legislatore costituzionale per l’articolo 39 della Carta). La conseguenza, fin dalla prima metà degli anni ’50 del XX secolo, è stata che i giudici del lavoro hanno affidato al dato esperienziale proveniente dalla contrattazione collettiva leader quella funzione tariffaria necessaria a dare attuazione al principio della retribuzione equa, in quanto proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e sufficiente a garantire al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. Pur in mancanza, quindi, di efficacia erga omnes dei Cccnl, i minimi tabellari della contrattazione collettiva hanno sempre rappresentato per il giudice di merito il parametro di riferimento privilegiato – anche se non vincolante in senso assoluto - per quantificare l’equa retribuzione: in base all’articolo 2099 del Codice civile, infatti, i giudici hanno costantemente quantificato la retribuzione equa, moltiplicando paga base e contingenza delle tariffe sindacali vigenti per 13 mensilità, senza considerare invece le altre voci retributive. Con l’approvazione della legge di conversione del decreto Lavoro (o decreto 1° maggio, il Dl 62/2026, convertito dalla legge 112/2026), il legislatore all’articolo 7 ha inteso confermare la scelta storica della centralità della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, ai fini della determinazione del salario giusto secondo l’articolo 36 della Costituzione, tenendo presente anche la Direttiva 2022/2041 relativa ai salari minimi adeguati nell’Unione Europea. Rispetto al passato, però, il decreto del 1° maggio contiene, ai commi 2 e 4-bis del citato articolo 7, una novità storica: per la prima volta è una norma giuridica a definire il trattamento economico complessivo (il cosiddetto Tec), quale parametro di individuazione del salario giusto. D’ora in avanti, quindi il giudice di merito non farà più riferimento ai criteri giurisprudenziali per individuare l’equa retribuzione, ma seguirà le previsioni di legge, che definiscono le componenti del Tec quale sommatoria di: 
a) tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive (tutte, non più solo la tredicesima) e le indennità fisse e continuative (di natura retributiva); 
b) le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 
c) gli eventuali altri istituti o indennità che hanno valore economico (ma non retributivo), definiti dai medesimi Ccnl. 
Sono invece escluse dal trattamento economico complessivo le voci retributive, discrezionali e variabili, attribuite dai datori di lavoro ai singoli lavoratori. Che cosa rientra nel trattamento economico complessivo. Rientrano, quindi, nel Tec le componenti ordinarie e stabili della retribuzione contrattuale (i cosiddetti elementi fissi della retribuzione, tra questi anche gli scatti di anzianità, il terzo elemento, e così via), le mensilità supplementari, le indennità fisse e continuative di natura retributiva, i piani di welfare definiti dai Ccnl (non, però, dalla contrattazione di secondo livello) e anche altri istituti di natura indennitaria, aventi quindi valore economico ma non retributivo, previsti dal contratto collettivo nazionale. Non fanno, invece, parte del salario giusto quelle voci retributive variabili attribuite discrezionalmente ai singoli lavoratori dal datore di lavoro, come nel caso dei premi, dei superminimi e degli elementi ad personam, che trovano origine sia nel Ccnl che nella contrattazione individuale. Tutela immediata per i lavoratori. La tutela riconosciuta dalla nuova disciplina di legge è immediatamente efficace: tutti i lavoratori che percepiscono un trattamento retributivo inferiore al Tec (come definito dalla legge stessa e dai Ccnl leader) hanno fin d’ora il diritto di agire in giudizio per chiederne l’applicazione. Finalmente il lavoratore, in caso di contenzioso giudiziario, potrà richiedere al giudice il riconoscimento del salario giusto, non più limitato a paga base e contingenza per tredici mensilità, ma inteso come trattamento economico complessivo spettante al prestatore in attuazione del principio dell’equa retribuzione, nella formulazione più ampia regolata ora dalla legge e definita dal contratto collettivo nazionale di riferimento.