Subentro nell'appalto: riassunzione dipendenti nei limiti del nuovo fabbisogno
- 27 Luglio 2026
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Il caso oggetto dell'Ordinanza 7 luglio 2026 n. 22831 della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso depositato da una lavoratrice che, dopo aver lavorato alle dipendenze di una cooperativa che gestiva gli appalti dei servizi sociali comunali, chiedeva di essere assunta dall’azienda costituita dal Comune interessato per internalizzare taluni servizi ed assumere gli operai già titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con le cooperative appaltatrici, aventi un’anzianità lavorativa di almeno 6 mesi. A sostegno della sua domanda, la lavoratrice deduceva di essere stata illegittimamente esclusa dall’elenco del personale trasferito presso la predetta azienda, in quanto erroneamente qualificata come dipendente assunta in sostituzione, benché titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tribunale accoglieva la domanda ma la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il gravame proposta dall’Azienda e rigettava la domanda originaria. Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, a cui l’Azienda resisteva con controricorso, mentre l’INPS rimaneva intimata. La Corte di Cassazione, investita della causa, osserva che la ricostruzione fornita dai giudici di merito non si pone in contrasto con l’art. 37 del CCNL Servizi sociali. Sul punto la Corte di Cassazione richiama la stessa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto, trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale” (cfr. Cass. 15684/2016, Cass. 9133/2024). Tuttavia, tale obbligo non assume carattere assoluto e non si estende automaticamente a tutto il personale alle dipendenze dell’appaltatore uscente. Esso opera, infatti, entro i limiti del fabbisogno organizzativo derivante dal nuovo assetto del servizio, rendendo necessaria una verifica concreta della continuità tra il precedente e il nuovo modello di gestione nonché dell’effettiva necessità del personale impiegato nello svolgimento delle attività trasferite. Nel caso di specie, è stato accertato che il Comune aveva deliberato l’internalizzazione dei servizi sociali precedentemente affidati alle cooperative, mediante la costituzione dell’Azienda speciale, fissando i criteri per il passaggio del personale nel rispetto dell’art. 37 del CCNL. Il limite numerico delle assunzioni, sottolinea la Corte di Cassazione, non era stato determinato arbitrariamente né giustificato da mere esigenze di contenimento della spesa, ma strettamente correlato al fabbisogno organizzativo derivante dai servizi effettivamente trasferiti alla gestione internalizzata. A seguito di tale decisione era stato istituito un tavolo tecnico con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, nell’ambito del quale era stato definito il fabbisogno di personale necessario per garantire la prosecuzione dei servizi, limitando il transito ai lavoratori stabilmente impiegati nelle attività destinate a proseguire. La Corte d’appello aveva accertato che il numero delle unità da assumere era stato individuato sulla base dei capitolati relativi al servizio di trasporto di soggetti con disabilità verso i centri occupazionali e riabilitativi, con specifico riferimento alla figura professionale degli assistenti accompagnatori. E, all’esito dell’istruttoria era emerso che il nuovo assetto organizzativo non riproduceva integralmente i servizi precedentemente svolti, ma prevedeva esclusivamente quelli compatibili con l’impiego di personale stabilmente inserito nell’organizzazione e occupato a tempo pieno. Da tali premesse, la Corte distrettuale ha tratto la conclusione che non sussistesse alcuna violazione della clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Servizi sociali, la quale tutela la continuità occupazionale del personale necessario allo svolgimento dei servizi mantenuti dal nuovo gestore, senza imporre l’automatico assorbimento di dipendenti non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate. Nella fattispecie in esame era stato, infatti, accertato che la lavoratrice non rientrava tra il personale stabilmente assegnato ai servizi oggetto di prosecuzione, essendo destinata a esigenze sostitutive. Tale circostanza escludeva la sussistenza di un diritto al transito automatico presso la nuova Azienda. Né assumevano carattere decisivo la titolarità di un contratto a tempo indeterminato e il possesso dell’anzianità minima richiesta, trattandosi di requisiti necessari ma non sufficienti, dovendo comunque sussistere un’effettiva corrispondenza tra il personale da assorbire e il fabbisogno organizzativo del nuovo servizio. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione conclude per il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite.