Lecita la timbratura con geolocalizzazione

Lecita la timbratura con geolocalizzazione

  • 24 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Con la sentenza 972/2026, il Tribunale Civile di Cosenza ha sancito che il sistema di timbratura da remoto con geolocalizzazione istantanea, utilizzato per attestare la presenza dei dipendenti in lavoro agile, non integra di per sé un controllo a distanza dell’attività lavorativa vietato dall’articolo 4, primo comma, della legge 300/1970, bensì uno strumento di rilevazione degli accessi e delle presenze ai sensi del comma 2, lecito ove la posizione sia acquisita esclusivamente all’atto della marcatura e assistito dal consenso informato del lavoratore. Su tali basi, il Tribunale ha annullato l’ordinanza-ingiunzione da 50mila euro intimata dal Garante per la protezione dei dati personali ad una pubblica amministrazione. La controversia origina dal reclamo di una dipendente pubblica, abilitata al lavoro agile da tre luoghi predeterminati, che denunciava un trattamento illecito dei dati in occasione di due verifiche nelle quali era risultata in un luogo estraneo a quelli previsti nell’accordo di smart working. Con provvedimento del 13 marzo 2025, il Garante sanzionava l’ente pubblico per violazione degli articoli 5, 6, 13, 25, 35 e 88 del Gdpr e degli articoli 113 e 114 del Codice privacy. L’amministrazione impugnava l’ordinanza-ingiunzione e, notificata la cartella di pagamento, proponeva distinta opposizione alla riscossione; riuniti i giudizi, il Tribunale accoglieva entrambi i ricorsi, caducando sanzione e cartella. Con una motivazione puntuale e molto articolata, il Tribunale muove dal principio, di matrice nomofilattica, per cui la riconducibilità di un sistema tecnologico alla disciplina dell’articolo 4 della legge 300/1970 dipende dal concreto funzionamento del dispositivo e non dal nome o dalla qualificazione attribuitagli dal datore (Cassazione sezione lavoro 22 settembre 2021, n. 25732). Sono perciò illegittimi gli strumenti che consentono la localizzazione continua e la ricostruzione integrale degli spostamenti a fini di controllo del rendimento (Cassazione 5 ottobre 2016, n. 19922, sul Gps installato sui mezzi aziendali); sono invece consentiti i sistemi di timbratura a distanza “potenziati”, idonei a registrare dati ulteriori rispetto al binomio presenza/assenza, purché ricorrano i presupposti giustificativi e le garanzie dell’articolo 4 (Cassazione sezione lavoro 13 maggio 2016, n. 9904). La stessa disciplina del lavoro agile (articolo 21 della legge 81/2017) rinvia all’articolo 4 della legge 300/1970, sicché non è configurabile un divieto assoluto di controllo a distanza del lavoratore, invocato dal Garante sulla scorta dell’orientamento penalistico più rigoroso (Cassazione penale sezione III n. 22148/2017), secondo cui sono vietate di principio le apparecchiature finalizzate al mero controllo a distanza della prestazione lavorativa. L’applicativo controverso, che acquisisce le coordinate solo all’atto della marcatura, va ricondotto agli strumenti di rilevazione delle presenze del comma 2, ancorché dotato di potenzialità tecniche che hanno reso prudente, come in concreto avvenuto nel caso in esame, anche l’adozione delle garanzie del comma 1 e quindi la stipula di un accordo sindacale. Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia è che il giudice ripudia la tesi dell’irrilevanza del consenso del lavoratore e ne afferma l’efficacia dispositiva, richiamando Cassazione sezione lavoro 24 novembre 2025, n. 30822, sull’utilizzabilità a tutti i fini, anche disciplinari, dei dati raccolti previa adeguata informativa. In particolare, il Tribunale evidenzia che «l’opposta opinione, quella della totale neutralità o inefficacia, del consenso del lavoratore-titolare dei dati discende da un’interpretazione esageratamente estensiva della normativa di protezione posta a tutela dei soggetti “deboli” […] che riduce i portatori dei diritti individuali da soggetti attivi della contrattazione, seppur protetti dagli effetti dell’asimmetria di potere rispetto alla controparte (datore di lavoro e incaricato del trattamento dei dati), a individui completamente passivi. Una tale operazione ermeneutica di overruling porta agli esiti paradossali, per cui, per proteggere un soggetto contrattualmente svantaggiato e tutelare la sua dignità, si finisce per svilirla, negando alla persona la capacità di esprimere un consenso dispositivo […] (in materie che lo ammettono)». La motivazione coglie poi un nodo da tempo segnalato dalla dottrina giuslavoristica: la propensione del Garante a esondare dalle proprie attribuzioni. Il Tribunale ha infatti ravvisato un eccesso di potere per sviamento laddove l’Autorità aveva postulato l’incompatibilità tra lavoro agile e qualsiasi controllo su tempi e luoghi della prestazione. Secondo il giudice, non compete all’Autorità scrutinare la conformità del contratto di lavoro agile al modello legale, né sindacare le scelte organizzative datoriali, essendo il suo perimetro circoscritto alla sola liceità del trattamento rispetto alle finalità perseguite. È dunque un richiamo netto ai confini di competenza dell’Autorità, a fronte di una tendenza interventista che molti giuslavoristi denunciano come ipertrofica.

Fonte: SOLE24ORE