Licenziamenti per gmo nelle piccole imprese: confermato l’addio al tetto delle 6 mensilità
- 24 Luglio 2026
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, sollevata dal Tribunale di Padova nell’ambito di una controversia relativa all’impugnazione di un licenziamento per gmo intimato da una piccola impresa. La decisione non affronta nuovamente il merito della disciplina, ma prende atto che la questione è ormai priva di oggetto, in quanto già oggetto della sentenza n. 118/2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte della disposizione che fissava il limite massimo di 6 mensilità all’indennità spettante ai lavoratori licenziati illegittimamente dalle imprese sotto la soglia dimensionale prevista dall’art. 18, St. Lav. Il giudizio origina dal ricorso di una lavoratrice licenziata per effetto di una riorganizzazione aziendale con esternalizzazione dell’attività commerciale. Nel corso del processo la ricorrente aveva sostenuto che il rapporto di lavoro dovesse essere imputato non alla sola società datrice di lavoro, ma a un gruppo di imprese operanti come unico centro di imputazione, con conseguente superamento della soglia occupazionale che avrebbe consentito l’applicazione della disciplina prevista per le imprese maggiori. Le società convenute avevano, invece, contestato tale ricostruzione, sostenendo la piena autonomia delle diverse realtà imprenditoriali. Il Tribunale di Padova ha rilevato che, qualora fosse stata esclusa l’esistenza del centro unico di imputazione, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2015, che per i datori di lavoro di minori dimensioni prevede il dimezzamento delle indennità spettanti nei casi di licenziamento illegittimo e, nella formulazione allora vigente, stabiliva anche il limite massimo di 6 mensilità. Il giudice rimettente ha richiamato la sentenza n. 183/2022 della Corte Costituzionale, che aveva già evidenziato la presenza di un evidente vulnus costituzionale nella previsione di una tutela economica compressa entro un intervallo estremamente ridotto, insufficiente a consentire una reale personalizzazione dell’indennizzo in relazione alle peculiarità del caso concreto e alla concreta capacità economica del datore di lavoro. In quell’occasione, tuttavia, la Corte aveva ritenuto di non poter intervenire direttamente, reputando che la rimodulazione della soglia massima spettasse al legislatore, rivolgendo, però, un preciso monito al Parlamento: un’ulteriore inerzia legislativa non sarebbe stata tollerabile e, in caso di nuova investitura, sarebbe stata la stessa Corte a intervenire. Proprio facendo leva sul mancato intervento legislativo successivo alla sentenza del 2022, il Tribunale di Padova ha riproposto la questione di costituzionalità, evidenziando come il numero dei dipendenti non rappresenti più un parametro idoneo a descrivere la reale consistenza economica dell’impresa. Nel caso concreto, infatti, la società presentava un fatturato superiore ai limiti previsti per le microimprese e beneficiava delle sinergie derivanti dall’appartenenza a un gruppo societario, elementi che dimostravano una capacità economica ben diversa da quella normalmente associata alle imprese di piccole dimensioni. Secondo il giudice rimettente, la previsione di un tetto massimo di 6 mensilità determinava una tutela risarcitoria inadeguata e una funzione dissuasiva della sanzione insufficiente, con conseguente violazione degli artt. 3, 4 e 35, Cost., nonché dell’art. 117, comma 1, in relazione all’art. 24, Carta sociale europea, che impone l’esistenza di una tutela adeguata contro i licenziamenti ingiustificati. La richiesta formulata alla Corte era, quindi, quella di eliminare esclusivamente il limite massimo delle 6 mensilità, lasciando invece inalterato il meccanismo del dimezzamento delle indennità previsto per le imprese minori. Nel corso del giudizio costituzionale è, però, intervenuta l’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito la sopravvenuta carenza di oggetto della questione, richiamando la sentenza n. 118/2025, con cui la Corte aveva già dichiarato costituzionalmente illegittima proprio la parte della disposizione contestata dal Tribunale di Padova. La Corte Costituzionale ha condiviso tale impostazione, osservando che la sentenza n. 118/2025 aveva accolto una questione perfettamente sovrapponibile, eliminando dall’ordinamento il limite massimo delle 6 mensilità. In quella pronuncia la Corte aveva chiarito che il problema costituzionale non risiedeva nel dimezzamento delle indennità previsto per le imprese minori, ma esclusivamente nell’imposizione di un tetto invalicabile che impediva al giudice di adeguare l’indennizzo alla gravità dell’illegittimità del licenziamento e alle specifiche circostanze del caso concreto. La previsione di un limite massimo così contenuto determinava, infatti, una tutela economica incompatibile con il principio di personalizzazione del danno e con l’esigenza di garantire una risposta risarcitoria effettivamente proporzionata e sufficientemente dissuasiva. Essendo già intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, la questione proposta dal Tribunale di Padova è stata quindi dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto. L’ordinanza n. 131/2026, pertanto, assume soprattutto un valore ricognitivo, confermando gli effetti già prodotti dalla sentenza n. 118/2025.