Legittimità del trasferimento della lavoratrice vittima di molestie sessuali sul lavoro

Legittimità del trasferimento della lavoratrice vittima di molestie sessuali sul lavoro

  • 24 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 aprile 2026, n. 11945, ha deciso che, in tema di molestie sessuali sul luogo di lavoro, il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui all’art. 2087, c.c., qualora, ricevuta la denuncia della lavoratrice molestata, si attivi tempestivamente disponendo il trasferimento della medesima in una sede esterna alla Provincia in cui opera il molestatore, avvii un’attività di indagine interna e irroghi la sanzione disciplinare all’autore delle molestie. Il trasferimento della vittima, disposto a seguito della sua stessa richiesta contestuale alla denuncia e nell’unica sede compatibile con le prescrizioni del medico competente, non integra una discriminazione ritorsiva ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 198/2006. L’art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. n. 198/2006, che vieta espressamente il trasferimento della vittima di molestie sessuali, non è applicabile ratione temporis a fattispecie anteriori alla sua introduzione ad opera della legge n. 205/2017. La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine dalla segnalazione di una dipendente, che denunciava reiterate molestie sessuali poste in essere da un collega, chiedendo contestualmente, quale misura di tutela, l’assegnazione a una diversa sede lavorativa per sottrarsi alla situazione di disagio. La società, nell’immediatezza dei fatti, adottava un provvedimento di trasferimento della lavoratrice, destinandola a una sede differente da quella indicata nella richiesta e ubicata a una distanza considerevolmente maggiore rispetto al luogo di residenza. Più precisamente, la nuova assegnazione comportava uno spostamento di oltre 300 km dal luogo di abituale dimora della lavoratrice. Il Tribunale adito aveva ritenuto illegittimo il predetto trasferimento, qualificandolo come manifestazione di una più ampia condotta vessatoria e persecutoria, riconducibile al fenomeno del c.d. stalking occupazionale. E aveva ritenuto, inoltre, che con l’adozione di tale provvedimento, il datore di lavoro avesse violato gli obblighi di protezione di cui all’art. 2087, c.c., avendo trasferito la vittima anziché l’autore delle molestie. In senso opposto si era pronunciata la Corte d’Appello che, riformando integralmente la sentenza di primo grado, aveva ritenuto insussistente sia l’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di tutela sia la natura discriminatoria del trasferimento disposto. I Supremi giudici, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che il trasferimento della lavoratrice non costituisca un atto discriminatorio ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. n. 198/2006, e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso. Secondo la Cassazione, il provvedimento non costituiva né una conseguenza del rifiuto delle molestie né una reazione datoriale alla denuncia, bensì una misura organizzativa adottata proprio in esecuzione della richiesta formulata dalla stessa dipendente contestualmente alla segnalazione dei fatti. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha, dunque, superato la ricostruzione accolta nel primo grado di giudizio, escludendo l’inquadramento della vicenda nella fattispecie del c.d. stalking occupazionale. È stata, pertanto, esclusa in radice la sussistenza di un nesso causale tra la denuncia presentata dalla lavoratrice e il presunto intento punitivo del datore di lavoro, negando così che ogni mutamento di sede conseguente a una denuncia di molestie possa automaticamente assumere natura discriminatoria. Ne consegue che la scelta della nuova collocazione, sebbene connotata da rilevante distanza geografica e non coincidente con le preferenze della lavoratrice, rientra nel corretto assolvimento dell’obbligo di tutela di cui all’art. 2087, c.c. I giudici della Suprema Corte hanno, altresì, osservato che l’adozione di eventuali provvedimenti nei confronti del lavoratore accusato avrebbe richiesto lo svolgimento di adeguati accertamenti preliminari istruttori e che, pertanto, il datore di lavoro non avrebbe potuto procedere, sulla sola base della denuncia, all’immediato trasferimento o all’irrogazione di sanzioni. Tale passaggio evidenzia la necessità di bilanciare la tutela della persona denunciante con l’esigenza di verificare i fatti e con le garanzie riconosciute al dipendente indicato quale autore delle condotte moleste. La decisione della Corte offre, pertanto, alle imprese puntuali indicazioni operative in materia di gestione delle segnalazioni di molestie. In particolare, viene valorizzata la tempestività dell’intervento datoriale quale indice della finalità cautelativa della misura adottata, evidenziandosi come l’assegnazione a una sede diversa risponda all’esigenza primaria di garantire l’isolamento della vittima rispetto al presunto molestatore, in coerenza con le risultanze mediche e con le oggettive esigenze tecnico-organizzative. Il trasferimento, così configurato, risulta effettivamente funzionale alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, dovendosi escludere la natura ritorsiva del provvedimento, in quanto la sua adozione non è riconducibile alla mera presentazione della denuncia.