Infortunio sul tornio e DVR: nessuna responsabilità per la prassi contra legem ignota e non conoscibile

Infortunio sul tornio e DVR: nessuna responsabilità per la prassi contra legem ignota e non conoscibile

  • 24 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione penale, con la sentenza n. 26679/2026, ha esaminato il caso di un manutentore che, per ripristinare un perno usurato, lo aveva lucidato al tornio utilizzando carta abrasiva e indossando guanti da lavoro. L’impigliamento della carta o del guanto nel pezzo in rotazione aveva trascinato la mano, provocando la subamputazione di più dita. Al datore di lavoro venivano contestate le lesioni colpose per avere omesso nel DVR la specifica valutazione dei rischi connessi a tale operazione, nonché l’indicazione delle procedure, delle misure preventive e dei DPI necessari. Il Tribunale di Torino lo aveva assolto, rilevando che la lucidatura non rientrava nelle mansioni dei manutentori: la procedura corretta prevedeva infatti la sostituzione del perno. La Suprema Corte ha confermato l’assoluzione. La lavorazione pericolosa costituiva una prassi impropria, occasionale, mai segnalata ai responsabili della sicurezza e non conosciuta né concretamente conoscibile dal datore di lavoro. La responsabilità datoriale per una prassi elusiva sussiste, invece, quando sia provata la sua conoscenza o la sua colpevole ignoranza. Quest’ultima ricorre quando la deviazione dalle regole costituisce un assetto lavorativo stabile, percepibile con l’ordinaria diligenza, valutando elementi quali la diffusione della prassi, il numero dei lavoratori coinvolti, le dimensioni aziendali e la presenza del datore nei luoghi di lavoro. Il DVR deve quindi considerare tutti i rischi concretamente presenti e riferibili alle lavorazioni effettivamente affidate, ma non può ritenersi incompleto per una condotta contra legem occasionale, estranea alle mansioni e non prevedibile. Diversamente la correttezza formale della documentazione non è sufficiente a escludere la responsabilità datoriale.