Solo il datore di lavoro può disporre controlli a distanza

Solo il datore di lavoro può disporre controlli a distanza

  • 27 Dicembre 2022
  • Pubblicazioni
La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso impianti audiovisivi secondo l'articolo 4 della legge 300/1979 (statuto dei lavoratori), non possono far capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, al fine di evitare che vengano disattese le finalità per le quali la installazione di tali impianti può essere autorizzata. Tale è il principio contenuto nella sentenza 15644/2022 del Tar Lazio e ripreso dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 7482/2022, riguardante il ricorso avverso il provvedimento di rigetto di una istanza volta a ottenere l'installazione di impianti audiovisivi. La richiesta era stata avanzata da una società che svolge trasporto per conto terzi la quale, in adempimento a obblighi assunti contrattualmente con il committente, era stata onerata dell'installazione, sui propri automezzi, di impianti di videoregistrazione le cui immagini restavano però nella disponibilità dell'appaltante. Con tale sistema, ha puntualizzato la sentenza, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati, acquisiti in tal modo, farebbero capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, disattendendo le finalità per cui tali impianti possono essere consentiti. In tal caso il controllo sarebbe stato «fine a se stesso», ovvero diretto ad accertare, con modalità non consentite, eventuali inadempimenti del lavoratore nell'esecuzione della propria prestazione. Più semplicemente, il provvedimento richiesto avrebbe erroneamente autorizzato il trattamento dei dati da parte della società committente, soggetto terzo, e non del datore di lavoro, pur essendo questi l'unico soggetto titolare della disponibilità delle immagini, della responsabilità della protezione dei lavoratori, nonché della disponibilità esclusiva dei dati acquisiti al sistema oggetto dell'istanza di autorizzazione.