Stagista al lavoro durante uno sciopero, condotta lecita se la finalità è formativa
- 22 Luglio 2026
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La prosecuzione dell’attività di un tirocinante durante una giornata di sciopero non integra, di per sé, un’ipotesi di crumiraggio esterno né una condotta antisindacale, purché il tirocinio sia stato attivato prima della proclamazione dello sciopero, conservi la propria finalità esclusivamente formativa e il tirocinante non venga impiegato come sostituto dei lavoratori in astensione. È questo il principio destinato a emergere da un recente provvedimento del Tribunale di Milano (decreto del 16 luglio 2026), in materia di repressione della condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Con tale decisione il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da un’organizzazione sindacale nei confronti di una società editoriale, escludendo che la presenza di una tirocinante durante una giornata di sciopero potesse essere qualificata come sostituzione degli scioperanti e, quindi, come comportamento lesivo della libertà sindacale. La vicenda nasce da uno sciopero nazionale dei giornalisti proclamato per il rinnovo del contratto collettivo. Secondo il sindacato ricorrente, una tirocinante presente nella redazione avrebbe predisposto alcuni lanci di agenzia, svolgendo attività normalmente riservate ai giornalisti dipendenti e contribuendo così a neutralizzare gli effetti dell’astensione collettiva. A sostegno della tesi venivano richiamati sia i documenti informatici attestanti la predisposizione di alcuni elaborati, sia alcune dichiarazioni rese successivamente dalla direzione aziendale. La società ha invece evidenziato che il tirocinio era stato attivato diversi giorni prima dello sciopero, nell’ambito di un progetto formativo concordato con l’università, e che l’attività della tirocinante si era svolta con le stesse modalità osservate nei giorni precedenti e successivi, sotto la costante supervisione di giornalisti che non avevano aderito allo sciopero. Il ragionamento del Tribunale si sviluppa lungo due direttrici. Anzitutto viene osservato che il divieto di crumiraggio esterno presuppone l’acquisizione di forza lavoro in occasione dello sciopero e proprio allo scopo di neutralizzarne gli effetti. Nel caso esaminato tale presupposto mancava del tutto, poiché la tirocinante era già inserita nell’organizzazione aziendale in forza di un progetto formativo precedente sia alla giornata di sciopero, sia alla sua proclamazione. La sua presenza non era quindi collegata causalmente all’astensione dei lavoratori. In secondo luogo, il giudice sottolinea come il tirocinio formativo sia ontologicamente diverso da qualsiasi rapporto di lavoro. La sua causa non è produttiva, bensì formativa; il tirocinante non opera con autonomia, non assume la responsabilità del risultato finale e svolge attività costantemente guidate e verificate dal tutor o dai referenti aziendali. Proprio l’assenza di autonomia operativa impedisce di configurare quella equivalenza funzionale tra lavoratore assente e soggetto sostitutivo che rappresenta il presupposto logico della sostituzione degli scioperanti. La circostanza che alcuni elaborati predisposti dalla tirocinante siano stati successivamente verificati, modificati e fatti propri dai giornalisti responsabili conferma, secondo il Tribunale, che l’attività svolta costituiva parte del percorso di apprendimento e non una prestazione lavorativa sostitutiva. La decisione aggiunge un ulteriore elemento di rilievo, osservando che, anche a voler ipotizzare un’applicazione estensiva delle regole sul crumiraggio ai tirocini, nel caso concreto mancava comunque l’idoneità della condotta a comprimere effettivamente il diritto di sciopero, considerato che oltre la metà della redazione aveva aderito all’astensione e che il contributo della tirocinante risultava quantitativamente marginale rispetto all’attività complessiva dell’agenzia. Il principio che emerge non è quello di una generale irrilevanza del tirocinante durante uno sciopero, bensì quello secondo cui la continuità di un percorso formativo genuino, già avviato e svolto secondo le sue ordinarie modalità, non può essere automaticamente assimilata al crumiraggio esterno. Perché possa configurarsi una condotta antisindacale occorre dimostrare che il tirocinio sia stato utilizzato, in concreto, come strumento per sostituire gli scioperanti e ridurre gli effetti dell’astensione collettiva: circostanza che, nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto insussistente.
Fonte: SOLE24ORE