Buoni pasto: la mensa non è sufficiente

Buoni pasto: la mensa non è sufficiente

  • 21 Luglio 2026
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La presenza di una mensa aziendale non esclude il diritto al buono pasto quando il lavoratore, per l’organizzazione del turno, non può concretamente utilizzarla. È il principio affermato dal Tribunale di Gela, Sezione lavoro, con la sentenza n. 408 del 19 giugno 2026. Il caso riguardava un’infermiera del presidio ospedaliero di Gela, alla quale l’Azienda sanitaria non aveva riconosciuto il servizio mensa né il relativo buono sostitutivo per 854 turni superiori alle sei ore, svolti tra dicembre 2020 e ottobre 2025. Il regolamento aziendale subordinava il beneficio a ulteriori requisiti di durata e collocazione oraria del turno. Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e della disciplina collettiva del comparto Sanità, dopo sei ore di lavoro matura il diritto alla pausa.  Se le esigenze assistenziali impediscono di interrompere effettivamente il servizio e di accedere alla mensa, il diritto non scompare: deve essere garantito mediante il buono pasto sostitutivo. Il buono pasto non ha natura retributiva, ma assistenziale: tutela il recupero delle energie psicofisiche e concilia le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente. Per questo, regolamenti interni più restrittivi non possono svuotare il diritto previsto dalla legge e dal contratto collettivo. L’Azienda sanitaria è stata quindi condannata a risarcire alla lavoratrice € 3.626,58, oltre interessi e spese processuali.