L’adesione alla previdenza complementare non è automatica per chi già lavorava

L’adesione alla previdenza complementare non è automatica per chi già lavorava

  • 21 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Con la riforma della previdenza complementare contenuta nella Legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, commi 204 e seguenti) , intervenendo sul testo dell’articolo 8 del Dlgs 252/2005, il legislatore ha inteso introdurre una disciplina particolarmente innovativa per coloro che si “rioccupano” in un nuovo impiego a partire dal 1° luglio 2026, essendo stati in precedenza parte di un rapporto di lavoro nell’ambito del quale avevano già manifestato una scelta, espressa o tacita, relativa al trasferimento del Tfr al secondo o al terzo pilastro di previdenza. Si tratta, cioè, dei cosiddetti lavoratori non di prima assunzione, per i quali sono state introdotte novità rilevanti in caso di nuova occupazione dal 1° luglio 2026. Su questo tema sono arrivati importanti chiarimenti dalla Deliberazione Covip del 19 giugno 2026, che ha approfondito questa fattispecie distinguendo tra lavoratori già interessati al trasferimento del Tfr e lavoratori che in precedenza non avevano trasferito il trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. Il trasferimento già avvenuto. Il meccanismo di adesione automatica previsto nei commi da 7 a 7-quinquies dell’articolo 8 del Dlgs 252/2005 – che rappresenta la maggiore novità – riguarda, infatti, solo i lavoratori non di prima assunzione che hanno già in corso il trasferimento del Tfr alla previdenza complementare, secondo o terzo pilastro che sia: in questo caso il datore di lavoro è tenuto a fornire al nuovo assunto un’adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, e ad acquisire una dichiarazione circa il fatto che il dipendente, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del Tfr. In questo caso il lavoratore sarà informato che, fatta salva la sua rinuncia espressa entro 60 giorni dall’assunzione, il suo Tfr verrà destinato – esattamente come avviene per i lavoratori di prima assunzione - al fondo negoziale di settore, cioè alla forma complementare collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche di secondo livello, con devoluzione (altra novità di rilievo) anche della contribuzione prevista a livello pattizio (in mancanza di accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, il Tfr verrà destinato al Cometa, fondo chiuso del settore metalmeccanico, ma senza versamento dei relativi contributi). Il trasferimento mai avvenuto. Al contrario, qualora il neo-assunto non di prima assunzione non abbia destinato in precedenza il suo Tfr alla previdenza complementare (oppure lo abbia fatto, ma abbia poi riscattato la sua posizione) il meccanismo di adesione automatica non troverà applicazione. Le casistiche interessate da questa ultima fattispecie sono le seguenti: 
a) qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa nemmeno parzialmente il Tfr maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi a una forma di previdenza integrativa come Fip o Pip), il meccanismo di adesione automatica non opera; 
b) se il lavoratore dichiara, invece, di avere lasciato in passato il Tfr in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà a gestire il Tfr in base all’articolo 2120 del Codice civile (destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps laddove ne ricorrano le condizioni); 
c) coloro, infine, che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare con versamento del Tfr ma hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non sono interessati dall’adesione automatica. Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto (è il caso del fondo chiuso), ma il lavoratore non ha riscattato integralmente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell’adesione automatica. Esattamente come avviene per i lavoratori di prima assunzione, in tutti i casi in cui opera l’adesione automatica, questa avrà decorrenza dalla data di assunzione. I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni per esprimere la rinuncia, e comprendono quanto dovuto dall’inizio del rapporto.

Fonte: SOLE24ORE