Restituzione delle somme indebitamente trattenute dal sostituto d'imposta e termine di prescrizione
- 21 Luglio 2026
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Alcuni ex dipendenti convenivano in giudizio la società (ora in liquidazione) rivendicando il loro diritto a riscuotere quanto quest'ultima aveva ottenuto, quale sostituto d'imposta , in ripetizione dall'Amministrazione finanziaria in virtù del rimborso delle maggiori ritenute operare indebitamente e versare sull'imponibile del Fondo di Previdenza. Con l' Ordinanza n. 12748 del 5 maggio 2026 , la Suprema Corte osserva anzitutto che non esiste nessun ostacolo giuridico all'esercizio del diritto a richiedere il rimborso da parte del singolo sostituito, anche ai fini del calcolo del termine di prescrizione ai sensi dell'articolo 2935 cc. Ciò detto, la Corte ha precisato che il datore di lavoro, nelle vesti di sostituto di imposta, svolge funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria e agisce “per conto” del contribuente sostituito, nel caso di specie il lavoratore. Sotto questo profilo, il datore di lavoro adempie dunque a un'obbligo altrui ma in forza di un'obbligo propria ex lege . Da ciò discende che l'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di ritenute d'acconto, in sede di capitalizzazione del Fondo previdenziale integrativo, si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale , che decorre dal momento di ripartizione delle quote.