Permessi ex Legge n. 104/1992: la sola convivenza non basta per ottenere il beneficio
- 21 Luglio 2026
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 aprile 2026, n. 10976, ha stabilito che, in materia di permessi retribuiti, ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, la fruizione del beneficio è subordinata alla sussistenza di uno specifico rapporto qualificato tra lavoratore e soggetto assistito, individuato nel coniuge, nel convivente more uxorio, ovvero nel parente o affine entro i gradi previsti dalla legge, non essendo sufficiente la mera coabitazione, ancorché stabile e inserita nel nucleo familiare. Nel caso di specie, la dipendente agiva contro la revoca della fruizione dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per l’assistenza al cugino disabile del di lei coniuge, il quale – pur non essendo né parente né affine della ricorrente – risultava convivente presso la stessa abitazione e inserito nel medesimo nucleo familiare. La controversia scaturisce dal ricorso di una lavoratrice che aveva fruito, tra il 2007 e il 2011, dei permessi per assistere il cugino del marito, convivente nella medesima abitazione e affetto da grave disabilità. Successivamente il beneficio era stato revocato, con conseguente richiesta di restituzione delle somme corrisposte dal datore di lavoro e recuperate dall’INPS, sul presupposto dell’insussistenza del requisito soggettivo previsto dalla legge. La lavoratrice sosteneva che la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i beneficiari, imponesse un’interpretazione estensiva della disciplina, tale da ricomprendere tutti i soggetti conviventi che prestino assistenza continuativa a una persona con disabilità grave, indipendentemente dal grado di parentela. La Suprema Corte respinge integralmente tale ricostruzione, precisando che la Consulta ha introdotto un’estensione limitata e puntuale della platea dei beneficiari, equiparando esclusivamente il convivente di fatto, inteso quale partner legato da una stabile relazione affettiva assimilabile a quella coniugale, al coniuge, ma senza eliminare il requisito della relazione familiare che caratterizza l’intera disciplina. La Corte osserva che la pronuncia costituzionale riguardava una fattispecie del tutto diversa, nella quale il lavoratore chiedeva di assistere il proprio convivente more uxorio portatore di handicap grave, mentre nel caso oggetto del giudizio la lavoratrice assisteva il cugino del marito, soggetto estraneo sia al rapporto coniugale sia a una convivenza di fatto qualificata con la stessa lavoratrice. Pertanto, la sola coabitazione stabile non può essere assimilata alla convivenza di fatto disciplinata dalla Legge n. 76/2016, che presuppone un legame affettivo di coppia e reciproca assistenza morale e materiale. I Supremi giudici ritengono che estendere il beneficio ai semplici conviventi significherebbe sostituire il requisito legislativo della parentela o del rapporto equiparato con quello della mera coabitazione, modificando radicalmente la struttura della norma attraverso un’operazione interpretativa non consentita. Il D.Lgs. n. 105/2022, che ha modificato l’art. 33, Legge n. 104/1992, si è limitato a recepire l’intervento della Corte costituzionale, includendo espressamente tra i beneficiari il convivente di fatto, accanto al coniuge, alla parte dell’unione civile e ai parenti o affini entro i limiti previsti dalla legge: tale intervento conferma, secondo gli Ermellini, che il legislatore ha voluto ampliare il novero dei soggetti legittimati solo entro il perimetro delle relazioni familiari o equiparate, senza estendere il diritto a qualsiasi soggetto convivente. Inoltre, la Corte esclude che tale disciplina contrasti con i principi costituzionali di uguaglianza o di tutela delle persone con disabilità, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di circoscrivere il beneficio alle relazioni familiari individuate dalla legge. I Supremi giudici respingono anche i motivi relativi alla ripetizione delle somme percepite e al risarcimento del danno: la lavoratrice, infatti, riteneva illegittimo il recupero, poiché aveva sempre dichiarato correttamente la propria situazione familiare, e riteneva l’errore imputabile all’INPS o al datore di lavoro, invocando i principi del legittimo affidamento e dell’irripetibilità delle prestazioni assistenziali. La Cassazione distingue, però, il caso in esame dalle ipotesi di indebito previdenziale, rilevando che le somme recuperate non costituiscono prestazioni assistenziali in senso stretto, bensì retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro durante la fruizione dei permessi e successivamente conguagliate con l’INPS. Pertanto, nel caso di specie trova applicazione la disciplina generale dell’indebito oggettivo prevista dall’art. 2033, c.c., poiché è stata accertata fin dall’origine l’assenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio. Infine, la Corte osserva che la situazione familiare indicata dalla lavoratrice nella domanda non integrava i requisiti previsti dalla normativa e, pertanto, non poteva maturare alcun affidamento giuridicamente tutelabile sulla legittimità della fruizione dei permessi. Viene anche esclusa qualsiasi responsabilità dell’INPS, ritenuto estraneo all’eventuale errore in cui la lavoratrice avrebbe potuto confidare al momento della richiesta.