Lavoro carcerario, Naspi ammessa per la cessazione involontaria

Lavoro carcerario, Naspi ammessa per la cessazione involontaria

  • 17 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
L’indennità di disoccupazione Naspi è concessa, a determinate condizioni, anche per il lavoro carcerario. Lo spiega l’Inps che, con la circolare 74 del 16 luglio 2026, ha operato una ricognizione giurisprudenziale in merito. Se, in un primo momento, il Rd 787/1931, recante il “Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena”, prevedeva che il lavoro svolto all’interno e alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria fosse considerato parte integrante e modalità di esecuzione della pena, la successiva legge 354/1975, rubricata “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, lo ha qualificato quale modello orientato alla rieducazione e al reinserimento sociale del detenuto e, come tale, un ordinario rapporto di lavoro nonostante la sua particolare disciplina normativa. In questa logica, il Dlgs 124/2018, modificando la legge 354/1975, ha imposto all’Amministrazione penitenziaria l’adozione di misure per garantire la massima equiparazione tra la condizione del lavoratore detenuto e di quello libero nel rispetto delle esigenze di sicurezza e trattamento penitenziario. Nonostante tale assimilazione, l’Inps, con il messaggio 909/2019, ha precisato che la prestazione Naspi non possa essere riconosciuta in favore dei lavoratori detenuti che svolgono attività intramuraria, in occasione dei periodi di inattività a cui sono soggetti, in termini non difformi da Cassazione 18505/2006. Secondo la Corte, stante la natura peculiare del lavoro intramurario con finalità rieducativa e di reinserimento sociale, la cessazione dal medesimo per avvicendamento dei carcerati al lavoro non può essere assimilata al licenziamento. In senso analogo, anche Cassazione 5510/2025 e 19746/2025 evidenziano l’unitarietà del rapporto carcerario nel caso di avvicendamento nelle lavorazioni programmate sino a quando permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, non individuandosi alcuna cessazione tra una chiamata e l’altra nell’ambito di un unico programma. Sotto un diverso profilo, la Corte di legittimità ammette il riconoscimento dell’indennità Naspi in talune fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro carcerario sia da qualificare involontaria per il detenuto, quali: 
quella riferibile al fine della pena in quanto non riconducibile alla volontà del detenuto, che non può opporsi alla scarcerazione, né prolungare il rapporto lavorativo (Cassazione 396/2024); 
quella dovuta alla conclusione del progetto lavorativo, poiché lo stato di disoccupazione che ne consegue è estraneo alla sfera di disponibilità del lavoratore detenuto (Cassazione 1741/2025); 
il trasferimento del detenuto in altro istituto di pena in quanto non riferibile alla volontà del lavoratore, che non può opporvisi per mantenere il posto di lavoro (Cassazione 13578/2025); 
l’ammissione del lavoratore a misure alternative alla detenzione (Cassazione 13577/2025). 
L’Inps osserva, infine, che le richiamate fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro, ove riferibili a contratti a tempo indeterminato e rilevanti ai fini dell’accesso alla prestazione Naspi, obbligano l’Amministrazione penitenziaria al versamento del contributo di licenziamento (articolo 2, comma 31, della legge 92/2012) per l’insorgenza del teorico diritto all’indennità in capo al lavoratore, a prescindere dalla sua effettiva fruizione.

Fonte: SOLE24ORE