Caporalato: condannato il datore di lavoro che sottopagava i lavoratori rispetto ai minimi stabilità dal CCNL
- 17 Luglio 2026
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Con la Sentenza n. 20151 del 3 giugno 2026 , la Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di caporalato , qualificando come indici di sfruttamento del lavoro e di approfittamento dello stato di bisogno nei seguenti elementi:
la reiterata corresponsione per almeno 3 anni di una retribuzione oraria di gran lunga inferiore a quella prevista da CCNL;
la reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro, riposi settimanali e ferie ;
la reiterata violazione della normativa in tema di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro , essendo state le lavoratrici costrette a lavorare in ambienti dotati di un impianto elettrico non regolare e, anche nel periodo estivo, privi dell'aria condizionata e di impianti di aerazione;
la mancata partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione e la mancata sottoposizione a visite mediche necessarie e regolari.
Con riferimento alla retribuzione sproporzionata , la Cassazione ha chiarito che tale elemento deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi e di ferie, in modo tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.