Smart working, notifica in cinque giorni

Smart working, notifica in cinque giorni

  • 27 Dicembre 2022
  • Pubblicazioni
Per i datori di lavoro privati, la comunicazione, al ministero del Lavoro, di inizio smart working deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi dalla sua decorrenza. Lo conferma il ministero in una Faq pubblicata il 23 dicembre.  Poiché la norma non è stata integrata e da settembre si sono succedute tre proroghe per effettuare questo adempimento, il ministero ha ribadito che il termine dei 5 giorni decorre dall’inizio della prestazione di lavoro agile o, in caso di proroga, dall’ultimo giorno del periodo precedentemente comunicato. Poiché nella Faq si fa riferimento solo a nuovi accordi o proroghe, il termine dei 5 giorni non dovrebbe applicarsi agli accordi individuali già stipulati e decorrenti dal 1° settembre scorso (o successivamente) che non sono stati ancora comunicati, in quanto hanno beneficiato delle slittamenti dell’obbligo di notifica. Per tali accordi la scadenza non dovrebbe slittare dal 1° al 6 gennaio. Per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione, invece, il termine di comunicazione è fissato al 20 del mese successivo a quello di inizio dello smart working, o in caso di proroga, della fine del periodo precedentemente comunicato.