INL: modalità di fruizione e tutela del congedo straordinario

INL: modalità di fruizione e tutela del congedo straordinario

  • 17 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Con la Nota n. 950/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) chiarisce che le modalità temporali di fruizione del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) rientrano nella sfera decisionale del lavoratore, il quale è titolare di un diritto soggettivo pieno, non subordinato al consenso del datore di lavoro e non comprimibile mediante scelte organizzative unilaterali dell’azienda. Di conseguenza, il datore di lavoro non può imporre calendari rigidi o programmazioni unilaterali, in quanto le esigenze di assistenza del familiare disabile sono spesso urgenti e imprevedibili: le “improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali”. Il lavoratore deve comunque rispettare l’obbligo di leale collaborazione, comunicando le assenze con congruo anticipo quando è possibile.  Situazioni improvvise o improcrastinabili legittimano invece una comunicazione anche contestuale o immediata della fruizione del congedo. Chiunque ostacoli, limiti o condizioni l'esercizio di tale diritto rischia sanzioni amministrative che vanno da 516 a 2.582 euro, nonché l'impossibilità di ottenere la certificazione della parità di genere, se il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo siano stati accertati nei due anni precedenti alla relativa richiesta.