NASpI: ferie e riposi retribuiti rientrano nel requisito delle 30 giornate
- 17 Luglio 2026
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 aprile 2026, n. 10394, ha statuito che, ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l’indennità NASpI, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro – previsto dalla normativa per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 1° gennaio 2022 – è integrato da ogni giornata che dia luogo al diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione, ivi comprese le giornate di ferie e di riposo retribuito. La controversia origina dal ricorso presentato dall’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore a percepire la NASpI includendo nel computo delle 30 giornate di lavoro effettivo anche i giorni di ferie. L’Istituto previdenziale sosteneva, invece, che il requisito dovesse essere riferito esclusivamente alle giornate nelle quali la prestazione lavorativa fosse stata materialmente resa, escludendo i periodi di assenza, pur se retribuiti. La Suprema Corte conferma la decisione della Corte territoriale e rigetta il ricorso. La Cassazione richiama la disciplina vigente ratione temporis, ricordando come l’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, subordinasse il riconoscimento della NASpI al possesso congiunto dello stato di disoccupazione involontaria, di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione. I Supremi giudici chiariscono il significato dell’espressione “lavoro effettivo“, che l’INPS intendeva in senso letterale, limitandola ai soli giorni di concreta esecuzione della prestazione lavorativa. La Corte respinge tale impostazione, richiamando il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 22922/2024, secondo cui le 30 giornate di lavoro effettivo comprendono anche le giornate di ferie e di riposo retribuito. Le ferie, infatti, rappresentano un istituto fisiologico del rapporto di lavoro subordinato e non costituiscono un’interruzione dello stesso: nel periodo feriale il rapporto continua a essere pienamente in essere, poiché il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione, il datore di lavoro continua a versare la contribuzione e il rapporto mantiene la propria piena efficacia giuridica. Proprio per questa ragione non è possibile distinguere, ai fini della maturazione del requisito richiesto per la NASpI, tra giornate di prestazione lavorativa e giornate di ferie retribuite. Il concetto di lavoro effettivo, pertanto, va interpretato in senso sostanziale: le pause fisiologiche previste dall’ordinamento, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e garantite dall’art. 36, Costituzione, sono parte integrante dello svolgimento del rapporto di lavoro e risultano equiparabili, sotto il profilo giuridico, alle giornate di effettiva esecuzione delle mansioni. I Supremi giudici richiamano anche la sentenza n. 13529/2025, con la quale avevano precisato che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo è soddisfatto da ogni giornata che attribuisca al lavoratore il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione, non limitandosi, quindi, alle sole ferie o ai riposi retribuiti. Il principio interpretativo viene così esteso a tutte le giornate che, pur in assenza di prestazione materiale, mantengono inalterata la sinallagmaticità del rapporto sotto il profilo economico e previdenziale. Alla luce di tali precedenti, la Suprema Corte ritiene che la decisione della Corte territoriale sia perfettamente conforme all’orientamento ormai consolidato e osserva che l’INPS non ha prospettato argomentazioni idonee a giustificare una rimeditazione dell’indirizzo interpretativo già espresso.