Verbali ispettivi: le dichiarazioni rese dai dipendenti sono liberamente apprezzabili dal giudice

Verbali ispettivi: le dichiarazioni rese dai dipendenti sono liberamente apprezzabili dal giudice

  • 17 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Il ricorrente è il socio unico ed amministratore di una società che aveva chiesto l'annullamento dell'iscrizione alla Gestione IVS Artigiani della posizione della coniuge, quale coadiutore familiare dell'impresa, e del conseguente obbligo contributivo a suo carico. Il Tribunale, tuttavia, aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'INPS di conoscere il rapporto di lavoro subordinato, non ritenendo sufficienti le dichiarazioni della moglie in sede ispettiva. Con l'Ordinanza n. 15493 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione dichiara infondato il ricorso proposto dall'amministratore, ravvisando come l'Istituto abbia invece assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria contributiva a carico del ricorrente per il coadiutore di impresa attraverso le risultanze del verbale ispettivo, tra cui vi erano anche le dichiarazioni assunte dagli ispettori, che il giudice può liberamente ammettere. Come ricordano gli Ermellini, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestati avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (come quelle rese dalla moglie del ricorrente nel caso di specie) sono liberamente apprezzabili dal giudice.