Nello svolgimento delle mansioni, al lavoratore deve necessariamente essere tutelata in ogni frangente l'incolumità della sua salute e della sua sicurezza. La gestione organizzativa dell’impresa deve garantire, pertanto, questo fondamentale diritto anche nello svolgimento delle attività che siano all’aperto e che, nel periodo estivo, possono sottoporre i lavoratori all’esposizione a temperature notevoli. I rischi per il lavoratore variano da lievi disturbi che possono comportare scottature, ustioni, crampi, ma nei casi più estremi giungono a collassi e colpi di calore che possono portare a esiti mortali. A conferma di ciò, le statistiche hanno rilevato un innalzamento degli infortuni soprattutto nel settore edile durante il periodo estivo. Il datore di lavoro ha, pertanto, l'obbligo di individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione corrispondenti alle caratteristiche stagionali dell'attività che devono essere riportate all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), soprattutto considerando le attività che comportano uno sforzo fisico importante. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la Nota 6 luglio 2026 n. 5484, che ripercorre i contenuti dei precedenti atti emessi nel triennio 2021-2023 e del Protocollo Quadro (adottato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n 95/2025) per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro Misure anti-caldo, dall'emergenza alla pianificazione: i settori più a rischio Il nuovo approccio alla disciplina è rivolto al superamento di un’ottica emergenziale, a favore di una pianificazione sistematica e strutturata in quanto il cambiamento climatico con l’esposizione a temperature estreme risulta essere oramai non più un evento straordinario, ma un elemento intrinseco e costante dei mesi estivi. Ciò comporta che l’esposizione ad uno stress termico risulta essere frequente ed intenso e non può essere oggetto di una valutazione singolare, ma deve rientrare nelle misure sistematiche a tutela del lavoratore. Lo stesso Protocollo Quadro auspica una regolazione contrattuale in settori e territori particolarmente a rischio, anche mediante intese mirate tra le parti a diversi livelli per garantire le più adeguate tutele prevenzionistiche. La Nota INL impone che durante gli accessi ispettivi svolti nel periodo di più intenso calore (il periodo estivo), il personale debba procedere all’accertamento delle misure che il datore di lavoro abbia adottato nella propria organizzazione lavorativa al fine di prevenire danni da calore ed insolazione. In particolare, tali accertamenti sono rivolti nei settori:
dell’edilizia;
dell’agricoltura;
della logistica;
dei lavori stradali;
delle consegne (i cd. rider).
Oggetto della verifica
L’Ispettorato declina poi in dettaglio l’ambito della verifica ispettiva. Sono sette, nello specifico, gli elementi su cui deve concentrarsi il controllo degli ispettori:
in primis risulta ovviamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) all’interno del quale il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico competente, deve aver analizzato la valutazione da stress termico e, conseguentemente, le relative misure di prevenzione e di protezione ai fini di mitigarne il rischio;
tra gli elementi da verificare, è necessario richiedere quali cambiamenti organizzativi siano stati previsti, tra cui ad esempio, la rimodulazione dell’orario di lavoro con anticipo alle prime ore dell’alba e sospensione nelle ore centrali della giornata. Al riguardo, sembra utile evidenziare come la nota INL indica come orario di sospensione l’arco temporale tra le 12.00 e le 16.00, mentre le varie Ordinanze regionali (di cui si cita in conclusione nell’articolo) individuano la fascia oraria dalle ore 12.30 alle ore 16.00;
gli ispettori devono, poi, verificare se l’organizzazione abbia previsto delle pause strutturate in aree che siano al riparo dal sole, ombreggiate o almeno rinfrescare e avvenga una rotazione dei lavoratori che svolgano le mansioni a più alto impegno fisico;
importante misura di protezione da prevedere sono la dotazione di acqua potabile fresca nei cantieri e nei campi e l’utilizzo di indumenti da lavoro che siano leggeri, traspiranti e coprenti;
di fondamentale importanza risulta essere la formazione e l’informazione, anch’essa oggetto di verifica degli ispettori INL, in quanto sia i lavoratori che i relativi preposti devono essere informati sui rischi e sulle conseguenze, con particolare attenzione ai sintomi del colpo di calore e sulle procedure da adottare per un primo soccorso efficace;
il Medico competente deve essere coinvolto nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori che possano essere considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo. Al riguardo preme rilevare come sia evidente che INL, nell’applicazione del Protocollo Quadro, richieda un’attenta valutazione le cui risultanze devono essere inserite in DVR, anche integrando ciò che riguarda la sorveglianza sanitaria che, appunto, non dovrà essere considerata emergenziale ma pianificata e strutturata.
da ultimo in elenco, ma non per questo meno importante, la verifica del coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sia interni che territoriali (RLS o RLST) in merito alla consultazione nell’elaborazione della valutazione dei rischi che deve garantire un processo peculiare, a garanzia delle reali dinamiche interne, e calzante ai rischi della specifica azienda.
Effettività delle misure di tutela A chiusura degli elementi essenziali oggetto di verifica degli ispettori INL, la nota richiede il controllo dell’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste, compresa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche che determinino un rischio da stress termico non accettabile: tale obbligo ricade sul datore di lavoro, ma anche sul preposto ove ricorrano le condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza. La Direzione centrale, nella nota, invita gli uffici territoriali a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, utilizzando gli strumenti previsionali e di allerta disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio caldo.
A prescindere da quanto di molto utile e rilevante le note INL hanno indicato, nell’elaborare il DVR e dell’individuazione delle misure di prevenzione possono essere utili le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla protezione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province autonome. Sembra fondamentale ricordare, a conclusione, che a intervenire normativamente sono state anche la quasi totalità delle Regioni con specifiche ordinanze delle proprie Giunte le quali hanno imposto il divieto di svolgere attività nella fascia oraria dalle 12.30 alle 16.00 per tutto il periodo estivo nei giorni e condizioni a rischio alto sia all’aperto che in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne. Le attività interessate riguardano, in generale:
il settore agricolo e florovivaistico;
i cantieri edili ed affini;
le cave e pertinenze esterne;
la logistica di piazzale;
consegna di beni per conto altrui (i cd. rider).
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL