Cessione di azienda e crediti del lavoratore: la solidarietà cedente-cessionario non opera se il rapporto di lavoro era cessato al momento della retrocessione
- 15 Luglio 2026
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La vicenda trae origine dal fallimento del datore di lavoro, cui è seguita la retrocessione dell'azienda oggetto di affitto alla curatela e la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente nel 2011 . Quest'ultimo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo , poi revocato, per un importo corrispondente all'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni e di mobilità per il periodo compreso tra luglio e agosto 2014 . Con l' Ordinanza n. 21745 del 25 giugno 2026 , la Suprema Corte conferma la revoca del decreto ingiuntivo , posto che non può riscontrarsi nessuna responsabilità solidale tra cedente e cessionaria per i crediti del lavoratore poiché all'epoca della retrocessione i crediti non erano ancora maturati , oltre al fatto che il rapporto di lavoro non era più in atto . In materia di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 cc si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, ma a condizione che quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza. In tale contesto, il meccanismo di solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda , dunque non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi a tale momento.