Il datore di lavoro può recuperare l'indennità sostitutiva del preavviso anche dopo l'annullamento del licenziamento

Il datore di lavoro può recuperare l'indennità sostitutiva del preavviso anche dopo l'annullamento del licenziamento

  • 15 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Una volta accertata l'illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, la società provvedeva a trattenere dall'indennizzo versato al dipendente l'importo corrispondente all'indennità di preavviso . In sede di appello, i Giudici sostenevano invece che detto importo non poteva essere trattato in quanto la società avrebbe dovuto richiederlo nel giudizio di impugnativa del licenziamento , e dunque non era legittima la trattenuta a compensazione del credito. Non è dello stesso avviso però la Corte di Cassazione , che con l' Ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026 accoglie il ricorso proposto dalla società ricordando che il diritto alla ripetizione dell'indennità sostitutiva del preavviso nasce dalla statuizione di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro , così come il diritto del datore di lavoro a ripetere le somme in precedenza versate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Tale erogazione trova infatti la propria causa nella formale cessazione del rapporto di lavoro , quindi nasce solo per effetto della disposizione reintegrazione . In tale prospettiva, l'insorgere del credito restitutorio si configura come fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione del rapporto, e in quanto conto opponibile quale fatto (estintivo) successivo. La compensazione allora, in quanto fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata qualora il credito fatto valere sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, proprio come avvenuto nel caso di specie.