Reddito di cittadinanza e rifiuto offerta di lavoro

Reddito di cittadinanza e rifiuto offerta di lavoro

  • 27 Dicembre 2022
  • Pubblicazioni
Nuova stretta sul reddito di cittadinanza. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il numero di mensilità erogabili ai percettori del sussidio cosiddetti “occupabili” scende da otto a sette (questa disposizione continua a non applicarsi ai nuclei al cui interno vi sono disabili, minorenni, o persone con almeno sessant’anni d’età). Cambia poi la misura per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione.  Per i percettori del reddito di cittadinanza tra i 18 e i 29 anni, da gennaio, l’erogazione del sussidio è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Altra novità contenuta nella manovra, così come emendata nel corso nell’esame in commissione Bilancio della Camera, è che viene cancellata la parola “congrua” accanto all’offerta di lavoro che il beneficiario del sussidio è tenuto ad accettare pena la perdita del beneficio economico. La manovra conferma, inoltre, sempre dal 1° gennaio, che tutti i soggetti “attivabili” devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del corso si decade dal sussidio, così come nel caso del primo rifiuto a una offerta di lavoro (che come detto non deve più essere congrua). Tutti i componenti del nucleo devono risiedere nel territorio italiano. Confermato anche che, nel caso di stipula di un contratto di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico fino a 3mila euro lordi.