Armadietti aziendali: la cessazione del rapporto non cancella la privacy del lavoratore
- 15 Luglio 2026
- Pubblicazioni
Il Garante per la Privacy con provvedimento del 18 giugno 2026 ha esaminato il caso di un lavoratore somministrato, il cui rapporto era cessato il 31 dicembre 2023. L’azienda utilizzatrice, il giorno precedente all’appuntamento concordato per il ritiro degli effetti personali, ha forzato il lucchetto dell’armadietto, ne ha verificato e videoregistrato il contenuto,
per poi distruggerlo, senza informare preventivamente l’interessato. Secondo l’Autorità, gli oggetti custoditi possono rivelare informazioni personali, abitudini, preferenze e persino dati relativi alla salute: la loro ricognizione, registrazione e distruzione costituiscono quindi un trattamento di dati personali, risultato privo di base giuridica e contrario ai principi di correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità. Il datore di lavoro deve adottare una policy scritta e fornire un’informativa preventiva che disciplini finalità e limiti d’uso degli armadietti, oggetti consentiti, modalità di accesso, responsabilità, tempi e procedure di liberazione alla cessazione del rapporto, indicando un termine finale chiaro prima di ogni intervento. L’apertura forzata deve rappresentare una misura eccezionale, necessaria e documentata, preceduta da un adeguato avviso e dall’esame di soluzioni meno invasive; gli effetti rinvenuti non possono essere automaticamente distrutti. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la dichiarazione di illiceità del trattamento, l’applicazione dei poteri correttivi del Garante, sanzioni amministrative e pubblicazione del provvedimento. Nel caso concreto è stata irrogata una sanzione di 6.600 euro; anche l’omesso riscontro alle richieste dell’Autorità è stato contestato come autonoma violazione.