NASpI e dimissioni per giusta causa: contestare non basta, occorre provare
- 15 Luglio 2026
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La Cassazione, con l’ordinanza n. 8564/2026, chiarisce che il lavoratore dimessosi per giusta causa non può ottenere la NASpI dimostrando soltanto di aver contestato la condotta datoriale o avviato un’iniziativa difensiva. È necessario provare l’effettiva sussistenza della giusta causa. La NASpI presuppone, infatti, la perdita involontaria dell’occupazione. Le dimissioni, normalmente volontarie, consentono l’accesso alla prestazione solo quando siano determinate da un inadempimento datoriale talmente grave da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ai sensi dell’art. 2119 c.c. Il giudice deve quindi accertare la concreta gravità della condotta datoriale, il nesso causale con le dimissioni e la tempestività della reazione del lavoratore. Una diffida, un ricorso o la semplice manifestazione della volontà di agire non costituiscono, da soli, prova del diritto alla prestazione. La circolare INPS n. 163/2003 può orientare la fase amministrativa, ma non modifica la disciplina legislativa e non vincola il giudice, chiamato ad accertare direttamente l’esistenza del diritto soggettivo alla NASpI. Occorre quindi documentare l’intera sequenza tra fatto datoriale, gravità dell’inadempimento, impossibilità di proseguire il rapporto e decisione di dimettersi.