Limite di dodici mesi ai tirocini infragruppo, in attesa di nuove linee guida

Limite di dodici mesi ai tirocini infragruppo, in attesa di nuove linee guida

  • 15 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Il decreto Primo maggio (Dl 62/2026) ha modificato la disciplina dei tirocini extracurriculari, stabilendo un limite di durata pari a 12 mesi per i gruppi civilistici di imprese. In altre parole, al raggiungimento dei 12 mesi concorrerà la somma di tutti i periodi di tirocinio extracurricolare trascorsi dallo stesso tirocinante in tutti gli enti ospitanti appartenenti al medesimo gruppo di aziende. Per i datori di lavoro non appartenenti a nessun gruppo, la durata massima resta fissata in 12 mesi dalle linee guida del 2017. La novità legislativa si innesta sulla disciplina della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 720 a 726 della legge 234/2021), che aveva riordinato la materia abrogando le previgenti disposizioni della legge 92/2012 e circoscrivendo i tirocini extracurriculari alla fattispecie dei tirocini di inclusione sociale prevista dalle linee guida del 2013 (Accordo del 24 gennaio) per disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. La stessa legge 234/2021 ne aveva rafforzato l’impianto sanzionatorio con multa da 1.000 a 6.000 euro in caso di mancata corresponsione dell’indennità di tirocinio e ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio in caso di uso distorto dello strumento, riconoscimento giudiziale di rapporto di lavoro subordinato in caso di abuso, fino all’introduzione di ipotesi di reato per il suo uso fraudolento. A seguito del ricorso della Regione Veneto, la disposizione che limitava il tirocinio extracurriculare ai soli soggetti svantaggiati è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sentenza 70/2023), lasciando vigente la previsione di accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di nuove linee guida entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di Bilancio del 2022, che ha indicato anche gli elementi da definire. In particolare, le linee guida, ancora non adottate, devono: 
prevedere il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione; 
definire i livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; 
individuare forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; 
stabilire azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; 
fissare la durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa. In assenza delle nuove linee guida, si fa ancora riferimento a quelle dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, che già prevedevano indennità di partecipazione minima fissata a 300 euro mensili; durata massima dei tirocini; limiti numerici dei tirocini attivabili in relazione alla dimensione del soggetto ospitante; attestazione finale delle competenze acquisite; la disciplina sanzionatoria in caso di uso distorto del tirocinio. In ogni caso, la stratificata disciplina dei tirocini extracurriculari resta instabile e anche contraddittoria proprio con la nuova previsione che sottrae all’accordo della Conferenza e al concorso delle competenze di Regioni e Province autonome la definizione della durata massima dei tirocini, seppure limitatamente ai gruppi societari. Insomma, a oltre nove anni dalle linee guida non aggiornate dopo la legge di Bilancio 2022, con riordino legislativo parzialmente respinto dalla Corte costituzionale e innesti ispirati da un approccio sanzionatorio, i tirocini extracurriculari meriterebbero una nuova disciplina organica per valorizzarli come componente dei percorsi delle politiche attive non sgradita ai datori di lavoro, che – secondo l’ultimo dato di monitoraggio nazionale di Inapp disponibile - nel 2023 ne hanno attivati oltre 281mila.

Fonte: SOLE24ORE