Emergenza caldo, lavori bloccabili anche dal preposto

Emergenza caldo, lavori bloccabili anche dal preposto

  • 14 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Con la nuova ondata di caldo, che, come ogni anno, sta interessando tutto il territorio nazionale, non solo le Regioni hanno adottato le necessarie ordinanze per conciliare le esigenze lavorative con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche l’Ispettorato nazionale del lavoro si è attivato pubblicando la nota 5484 del 6 luglio 2026 contenente indicazioni operative per l’attività di vigilanza. L’Ispettorato, nel richiamare le precedenti note in materia e il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro (Dm 95/2025), pone l’attenzione su una puntuale valutazione dei rischi da stress termico ambientale, considerato l’aumento del rischio infortunistico, legato all’innalzamento delle temperature, soprattutto in settori come quello dell’edilizia, civile e stradale, del mondo agricolo, della logistica e dei riders. Il “rischio da calore” è soggetto alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Dlgs 81/2008 e i datori di lavoro devono tener conto, ad esempio: delle attività che comportano mansioni da svolgersi all’aperto non in via occasionale; degli orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata; delle attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di particolari dpi; dell’ubicazione del luogo di lavoro; nonché delle caratteristiche soggettive dei lavoratori (età, salute, genere). In occasione dei controlli, quindi, gli ispettori verificano che sia stato valutato il rischio da stress termico ambientale nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e nel Piano operativo di sicurezza (Pos), ove applicabile, soprattutto nei citati settori. Ma non basta la valutazione. È fondamentale, e sarà quindi oggetto prioritario dell’accertamento, anche la previsione e la concreta attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate per escludere i danni da calore e insolazione. Si pensi alla rimodulazione degli orari di lavoro, le pause in zone ombreggiate o rinfrescate, la disponibilità di acqua fresca, l’uso di indumenti leggeri traspiranti e coprenti. Fino ad arrivare alla sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori (analogo obbligo di intervento grava anche sul preposto). Tutto questo senza dimenticare di fornire una adeguata informazione e formazione sui colpi di calore e sulle procedure di primo soccorso a lavoratori e preposti. Il tutto con la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi. Onere del datore di lavoro anche la sorveglianza sanitaria per prevedere, con il medico competente, eventuali prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo. Da ultimo non va dimenticato che la possibilità di blocco può competere anche al personale ispettivo. In assenza della valutazione del rischio e/o dell’attuazione delle misure di prevenzione idonee, può essere impartita la prescrizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, del Dlgs 81/2008, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, lettera a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione), oltre ad un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 55 del Codice di procedura penale. La ripresa delle lavorazioni interessate è condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio.

Fonte: SOLE24ORE