Vacancy sul Siisl: obbligo solo per le assunzioni incentivate

Vacancy sul Siisl: obbligo solo per le assunzioni incentivate

  • 14 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
La preventiva pubblicazione della vacancy sul Siisl sarà obbligatoria esclusivamente per l’assunzione di personale dipendente e non anche per le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. La conferma ufficiale arriva dall’Inps con la circolare 72 del 3 luglio 2026, che illustra caratteristiche e requisiti del nuovo incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dal decreto Lavoro (articolo 4 del Dl 62/2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 112/2026). L’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico dei datori di lavoro privati spetta per le trasformazioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato - della durata complessiva non superiore a dodici mesi e instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026 - effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 e riguardanti under 35 al primo impiego stabile. Trattandosi di un “beneficio contributivo”, ma essendo riconosciuto per la stabilizzazione di contratti a termine, l’accesso al medesimo non può essere subordinato alla previa pubblicazione della vacancy sul Siisl, obbligatoria esclusivamente per l’assunzione incentivata di personale alle proprie dipendenze. Pur giungendo in una fase ancora transitoria, il chiarimento costituisce tuttavia un punto fermo in vista della prossima messa a regime del nuovo sistema. L’articolo 14 del Decreto Sicurezza sul lavoro (Dl 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198) - si ricorda - ha introdotto, a decorrere dal 1° aprile 2026, l’obbligo per i datori di lavoro privati (e delegati) che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro ricercata sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa - Siisl (articolo 5 del Dl 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 85/2023). Al medesimo obbligo soggiacciono anche le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti abilitati alla pubblicazione di annunci di lavoro ex Dlgs 276/2003. Il decreto Sicurezza sul lavoro affida a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative. Il decreto è tuttora in corso di emanazione. Nelle more della sua adozione, l’Inps, dando seguito alle indicazioni del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nota prot. n. 6523 del 30 marzo 2026), ha ufficialmente introdotto una fase di avvio sperimentale. Come illustrato con il messaggio 1153 del 31 marzo 2026, fino all’adozione del decreto attuativo e alla conseguente messa a regime del sistema, i datori di lavoro privati che fruiscono dei benefici contributivi - ossia gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo - (non rientrano nella nozione di “benefici contributivi” i regimi di “sottocontribuzione”, come già chiarito dal ministero del Lavoro con circolare 5/2008), per un determinato lavoratore assunto dopo il 1° aprile 2026, possono (non è obbligatorio) pubblicare una vacancy sul Siisl. 
La vacancy: 
• può essere pubblicata anche successivamente all’assunzione. L’offerta viene, in tale caso, immediatamente archiviata e non è visibile a soggetti in cerca di lavoro; 
• deve essere coerente, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con la Comunicazione obbligatoria trasmessa, con particolare riferimento al datore di lavoro, alla tipologia di contratto di lavoro e al profilo professionale ricercato. 
Inoltre, datori di lavoro possono utilizzare la modalità di trasmissione prevista in via sperimentale compilando, all’interno del flusso Uniemens\PosContributiva, la sezione e indicare l’id vacancy all’interno dell’elemento di , valorizzando l’attributo con “ID_VACANCY”. A regime, in base ai termini che saranno indicati nel decreto ministeriale attuativo: 
• la vacancy dovrà essere pubblicata prima o contestualmente rispetto all’assunzione; 
• sarà obbligatorio il collegamento univoco tra vacancy e CO, che dovrà essere tracciato nei flussi Uniemens attraverso la corretta associazione dell’id_vacancy al codice fiscale del lavoratore. 
Va da ultimo ricordato che, a decorrere dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto lavoro 2026, tutte le posizioni di lavoro pubblicate sulla piattaforma del Siisl devono contenere anche l’indicazione del codice Cnel, ossia del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico assegnato ai sensi dell’articolo 16-quater del decreto-legge n. 76 del 2020, nonché la retribuzione collegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondenti alla mansione oggetto della posizione ricercata.

Fonte: SOLE24ORE