Flusso UNIEMENS irregolare: niente agevolazioni contributive
- 14 Luglio 2026
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Nel caso oggetto della Sentenza 23 giugno 2026 n. 21362 della Corte di Cassazione, la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta avverso un avviso di addebito relativo al recupero di benefici contributivi riferiti al mese di ottobre 2017, nonché delle connesse sanzioni civili e somme accessorie previste dall'art. 116 c. 8 lett. b L. 388/2000. La Corte territoriale riteneva che, in assenza di omissioni contributive e in presenza di un mero ritardo nella trasmissione delle comunicazioni UNIEMENS, non risultava precluso il rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC). Di conseguenza, veniva esclusa la decadenza dai benefici contributivi prevista dall'art. 1 c. 1175 L. 296/2006. Avverso la decisione di merito proponeva ricorso per cassazione l’INPS, eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1175-1176 L. 296/2006 e dell'art. 3 c. 2 lett. a e dell'art. 4 c. 3 DM 30 gennaio 2015.
La Corte di Cassazione, investita della causa, osserva che la questione controversa concerne la possibilità di beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla L. 190/2014 in presenza dell'omessa trasmissione delle denunce contributive UNIEMENS, non effettuata né entro i termini ordinari né entro il successivo termine assegnato con l'invito alla regolarizzazione. Con riferimento al quadro normativo applicabile ratione temporis, l'art. 1 c. 1175 L. 296/2006 subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), configurando la regolarità contributiva quale presupposto indispensabile per l'accesso alle agevolazioni. La medesima disposizione demanda ai decreti attuativi la definizione delle modalità di rilascio del DURC e delle eventuali irregolarità non ostative al suo rilascio. In tale contesto assume rilievo l'art. 3 DM 30 gennaio 2015, secondo cui la verifica della regolarità contributiva riguarda sia i pagamenti dovuti sia la presentazione delle relative denunce retributive. La medesima norma individua, altresì, specifiche e tassative ipotesi nelle quali la regolarità può essere riconosciuta nonostante particolari situazioni debitorie o amministrative. L'art. 4 sopra citato prevede che, in caso di accertata irregolarità, venga assegnato un termine di 15 giorni per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo della verifica si consolida. Secondo la prospettazione dell'ente previdenziale, la mancata trasmissione delle denunce UNIEMENS entro il termine assegnato per la regolarizzazione impedisce il riconoscimento della regolarità contributiva, non coincidendo tale nozione con il solo adempimento dell'obbligazione contributiva, ma comprendendo anche il rispetto degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa di settore. Alla luce del quadro normativo di riferimento, appare evidente che la previsione di termini entro i quali devono essere adempiuti gli obblighi dichiarativi mediante l'invio delle comunicazioni obbligatorie è finalizzata a garantire che l'ente previdenziale disponga tempestivamente di tutti i dati necessari per il corretto calcolo della contribuzione dovuta e per l'espletamento delle relative verifiche. A tale scopo, assumono rilievo la completezza e la tempestività delle informazioni retributive e contributive trasmesse con le denunce previste dalla normativa vigente. L'incompletezza o il ritardo nella trasmissione di tali comunicazioni impediscono infatti all'ente di disporre di un quadro esaustivo dei rapporti di lavoro e, conseguentemente, di verificare con efficacia la correttezza degli adempimenti contributivi. Alla luce di tali premesse, è stata ritenuta fondata la censura proposta, in conformità all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità. È stato osservato che l'omessa trasmissione dei modelli UNIEMENS non integra una mera irregolarità formale, bensì una violazione di carattere sostanziale, in quanto ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite all'ente previdenziale in materia di regolarità contributiva. Ne consegue che il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi costituisce un elemento essenziale del concetto di regolarità contributiva, non riducibile al solo versamento delle somme dovute. La mancata regolarizzazione entro il termine previsto dall'invito dell'ente previdenziale determina, pertanto, la perdita del diritto alle agevolazioni contributive, senza che assumano rilievo eventuali adempimenti eseguiti successivamente. Conseguentemente, in assenza di circostanze eccezionali previste dalla normativa e accertata l'omessa trasmissione delle denunce UNIEMENS sia entro i termini ordinari sia entro il termine assegnato per la regolarizzazione, deve escludersi la sussistenza del requisito della regolarità contributiva, con conseguente impossibilità di accedere ai benefici contributivi richiesti. In considerazione di quanto sopra esposto la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dall’INPS, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL