Riduzione della retribuzione: la firma, da sola, non basta

Riduzione della retribuzione: la firma, da sola, non basta

  • 14 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Con l’ordinanza n. 8402/2026, la Cassazione torna sul tema della riduzione della retribuzione ribadendo che non diventa legittima solo perché è stata sottoscritta dal lavoratore. Nel caso esaminato, l’accordo riduttivo era stato stipulato nel 2013: per questo la Corte chiarisce che non si poteva applicare automaticamente il regime dell’art. 2103 c.c. riformato nel 2015, ma occorreva valutare la vicenda alla luce della disciplina anteriore. Prima della riforma, il principio di irriducibilità della retribuzione era letto in collegamento con mansioni, professionalità e qualità della prestazione; oggi, invece, l’art. 2103 c.c. consente accordi modificativi anche sulla retribuzione solo a condizioni rigorose. In particolare, il comma 6 dell’art. 2103 c.c. ammette accordi individuali su mansioni, livello e retribuzione solo in sede protetta e nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La Cassazione ha inoltre chiarito che questa disciplina si applica a tutte le ipotesi di riduzione della retribuzione, anche senza mutamento di mansioni.