La partita Iva dormiente è compatibile con la Naspi
- 14 Luglio 2026
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L’apertura di una partita Iva senza maturazione di redditi professionali non può causare automaticamente la decadenza dalla Naspi. La sentenza del Tribunale di Milano del 12 giugno 2026 ha rettificato la lettura restrittiva dell’Inps relativa alla spettanza della indennità di disoccupazione per i primi mesi del 2021, a seguito dell’apertura di partita Iva anche se in assenza di reddito. In particolare, la lavoratrice, protagonista del contenzioso, era stata licenziata nel gennaio 2020, chiedendo e ottenendo dal mese successivo l’indennità di disoccupazione Naspi. Mentre percepiva tale indennità, nell’aprile del 2021, ha avviato una collaborazione di lavoro autonomo, segnalando correttamente mediante applicativo Naspi-Com tale attività di lavoro autonomo e il relativo reddito presunto, superiore alla soglia di cumulabilità con interruzione da aprile stesso della percezione dell’indennità. Nel 2024 la lavoratrice si è vista notificare dall’Inps la richiesta di restituzione della Naspi indebitamente percepita nei primi tre mesi del 2021, nonostante in quel trimestre fosse stata priva di qualsiasi ricavo o reddito professionale, risultando così ancora in stato di disoccupazione. Secondo l’Istituto, la lavoratrice era titolare di partita Iva a partire dal 15 settembre 2017 (quando ancora titolare di lavoro subordinato) e iscritta alla gestione separata Inps. Inoltre il reddito professionale relativo all’anno 2021 si era rivelato superiore ai limiti di legge di cumulabilità, comportando per questo la decadenza dalla prestazione con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, con riguardo all’intero anno solare. Inps nella propria memoria ha allegato l’estratto contributivo della gestione separata, il quale per il 2021 aveva evidenziato 12 mesi di contribuzione, riferita pertanto a tutto l’anno. Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha respinto la tesi dell’istituto che, senza alcun fondamento normativo, ha incentrato la pretesa di restituzione a partire dal fatto che la ricorrente fosse già titolare di una posizione da lavoratrice autonoma con partita Iva, “dormiente”. Per il Tribunale tale dato risulta del tutto irrilevante, dal momento che la mera apertura della posizione fiscale, in assenza di produzione di reddito, non comporta la decadenza automatica dalla prestazione. Il foro milanese ha anche cassato il richiamo operato da Inps all’articolo 10 del Dlgs 22/2015, che parla di reddito “annuo” esclusivamente al fine di definire i limiti di compatibilità dell’indennità con lo svolgimento di attività autonoma (soglia massima annuale), senza per questo obbligare a ricomprendere nel periodo di osservazione periodi privi di qualsiasi reddito. Anche la menzione dell’anzianità contributiva dei 12 mesi evidenziati dall’estratto contributivo risulta infondata, in quanto l’accredito della anzianità contributiva annuale in gestione separata dipende unicamente dalla data di iscrizione e dal raggiungimento (anche in un solo giorno) della soglia del minimale annuo vigente. Secondo il Tribunale, infine, tale lettura dell’istituto ottiene l’effetto di disincentivare la ricerca di una nuova occupazione, penalizzando il percettore dell’indennità che intraprenda una nuova attività lavorativa.
Fonte: SOLE24ORE