Interposizione illecita di manodopera: conta chi organizza davvero il lavoro
- 14 Luglio 2026
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La Cassazione, con l’ordinanza n. 22650 del 3 luglio 2026, ha ribadito che nei casi di interposizione illecita non basta guardare al contratto formale, perché ciò che conta davvero è chi utilizza in concreto la prestazione e chi, sostanzialmente, si atteggia a datore di lavoro. Il caso deciso riguarda un lavoratore formalmente assunto da una cooperativa come “operaio facchino” che aveva sempre lavorato in favore di una banca, che risultava la reale beneficiaria della prestazione. La Corte d’Appello aveva già accertato l’interposizione vietata, ritenendo che, in difetto di validi e pertinenti contratti di appalto per l’intero periodo, la prestazione fosse stata resa in favore della banca quale effettivo datore di lavoro ai sensi dell’art. 2094 c.c. Pertanto nelle esternalizzazioni, la forma non salva l’operazione se manca una reale autonomia organizzativa dell’appaltatore. Quando il lavoratore opera stabilmente nell’interesse del committente e quest’ultimo è il vero centro di imputazione del rapporto, il giudice può riconoscere in lui il datore di lavoro effettivo.