Visita fiscale e licenziamento: non basta il “non ha risposto nessuno” per espellere il lavoratore

Visita fiscale e licenziamento: non basta il “non ha risposto nessuno” per espellere il lavoratore

  • 14 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato la reintegrazione di un dipendente licenziato per giusta causa dopo alcune visite fiscali ritenute non andate a buon fine. Nel caso concreto, al lavoratore erano state contestate tre presunte irreperibilità durante la malattia: due verbali riportavano formule ambigue come “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”, mentre in un’altra occasione il lavoratore non aveva risposto perché si era allontanato per una prestazione fisioterapica senza preventiva comunicazione. La Cassazione ha ricordato che nel licenziamento disciplinare è il datore di lavoro a dover provare il fatto contestato.  Se il verbale del medico fiscale è ambiguo, non può automaticamente tradursi nella prova dell’assenza ingiustificata del lavoratore. Inoltre, la fede privilegiata dell’atto pubblico copre i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, non ogni valutazione o interpretazione ricavabile dal verbale. Quanto all’allontanamento per la seduta fisioterapica, la Corte non lo ha considerato irrilevante: la violazione dell’obbligo di comunicazione c’era. Tuttavia, in assenza di recidiva e alla luce del CCNL applicato, quella condotta rientrava tra le ipotesi sanzionabili in via conservativa, non con il licenziamento. Pertanto, l’assenza alla visita fiscale può avere conseguenze disciplinari, ma il licenziamento richiede una prova chiara, una contestazione solida e una sanzione coerente con il contratto collettivo.