Nel caso oggetto della Sentenza 16 giugno 2026 n. 20229 della Corte di Cassazione, un dipendente, in forza presso una società operante nel trasporto ferroviario e coniugato con soggetto in condizione di disabilità, si rivolgeva all’autorità giudiziaria affinché venisse riconosciuto il suo diritto, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 66/2003, a non svolgere lavoro notturno. In primo e in secondo grado la domanda del dipendente veniva accolta e la società datrice di lavoro veniva condannata a non adibirlo a turni notturni. In particolare, la Corte distrettuale riteneva che il diritto a non svolgere lavoro notturno, così come previsto dall’art. 11 c. 2 D.lgs. 66/2003, non dipende alla gravità dell’handicap. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, cui ha resistito il dipendente. La Corte di Cassazione, investita della causa, osserva che, in tema di lavoro notturno, l’art. 11 D.Lgs. 66/2003 prevede che non sono obbligati a svolgerlo i lavoratori che abbiano a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della L. 104/1992, riconoscendo loro la facoltà di rifiutare il lavoro notturno comunicandolo al datore di lavoro. Ai fini del riconoscimento di tale diritto, è sufficiente che la persona assistita sia riconosciuta disabile ai sensi della L. 104/1992, senza che sia richiesto il riconoscimento della “gravità” della disabilità. Quest’ultimo rappresenta, infatti, un requisito ulteriore previsto solo per alcuni benefici specifici e non per l’esonero dal lavoro notturno (quali permessi e limiti al trasferimento ex art. 33 L. 104/1992). Parimenti, l’espressione “a carico” del lavoratore non implica un determinato grado di disabilità ma individua un rapporto di assistenza tra lavoratore e familiare, che può sussistere anche in presenza di disabilità non grave. Tale interpretazione risulta coerente sia con il dato normativo che con i principi elaborati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Consulta ha chiarito che la tutela delle persone con disabilità non si esaurisce nelle prestazioni sanitarie, ma comprende il sostegno alla vita relazionale, all’integrazione sociale e alla continuità dei rapporti affettivi, quali elementi essenziali dello sviluppo della persona (cfr. Corte Cost. 203/2013; Corte Cost. 167/1999, Corte Cost. 226/2001, Corte Cost. 467/2002). In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato l’esigenza di garantire una protezione effettiva dei caregiver, anche prescindendo da formalismi o da un formale riconoscimento dello status, laddove la situazione sostanziale risulti comprovata (cfr. Cass. 29009/2020). Tale interpretazione risulta, peraltro, coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tutela dei soggetti disabili e dei loro familiari, la quale – alla luce dell’art. 3 c. 2 Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità – ha più volte affermato che le misure di protezione previste dalla L. 104/1992 devono essere interpretate in senso estensivo. Ciò al fine di favorire l’assistenza e l’integrazione del soggetto disabile, anche prescindendo dalla formale qualificazione della gravità della disabilità, laddove sia coerente con la ratio della normativa Alla luce di tale quadro, non è condivisibile un’interpretazione che introduca, in via surrettizia, il requisito della gravità della disabilità, finendo per restringere l’ambito applicativo della norma in assenza di un’espressa previsione legislativa. Ne consegue che l’assenza di un espresso riferimento alla gravità della disabilità deve essere interpretata come scelta consapevole del legislatore e non può essere colmata dall’interprete. Né dal dato normativo, né dalle più recenti evoluzioni legislative emerge un’interpretazione autentica dell’art. 11 c. 2 lett. c D.Lgs. 66/2003 che introduca il requisito della disabilità con necessità di sostegno intensivo. Al contrario, il sistema conferma la distinzione tra condizione di disabilità e graduazione del sostegno, senza consentire di sovrapporre le due nozioni in assenza di espressa previsione. Le esigenze organizzative del datore di lavoro, pur rilevanti, non possono giustificare una lettura restrittiva della norma, essendo il bilanciamento tra interessi già operato dal legislatore mediante la previsione di un esonero rimesso alla volontà del lavoratore nelle condizioni previste. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione conclude per il rigetto del ricorso presentato dalla società, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL