Il somministratore è responsabile in via principale dell'irregolarità contributiva

Il somministratore è responsabile in via principale dell'irregolarità contributiva

  • 14 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Durante un'ispezione presso l'impresa utilizzatrice, venivano rilevate delle violazioni sotto il profilo previdenziale con riferimento allo svolgimento di mansioni superiori da parte di un gruppo di lavoratori somministrati in missione. Da tali violazioni conseguivano degli addebiti contributivi che si estendevano anche all'agenzia di somministrazione, la quale adiva il giudice allo scopo di escludere la sua responsabilità solidale. Se in primo grado veniva accolta la prospettazione dell'agenzia, il Giudice dell'appello ribaltava il verdetto, dunque la decisione passava alla Corte di Cassazione , che con l' Ordinanza n. 9057 del 10 aprile 2026 ha confermato la pronuncia di secondo grado ricordando che nella somministrazione, la titolarità formale del rapporto lavorativo resta in capo all'agenzia per il lavoro, per cui gli obblighi di natura retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa gravano sul somministratore . Come evidenziato gli Ermellini, il Legislatore ha introdotto un regime di responsabilità esclusiva a carico dell'utilizzatore solo per le differenze retributive che spettano al lavoratore somministrato, ma non anche per le differenze contributive che restano quindi in capo al somministratore. Inoltre, l'accertamento dell'irregolarità ha comportato per il somministratore anche la decadenza dal diritto agli sgravi contributivi con riguardo all'intera forza lavoro.