La malattia comunicata ai colleghi tramite chat è valida ai fini del comporto lungo

La malattia comunicata ai colleghi tramite chat è valida ai fini del comporto lungo

  • 14 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Anche se non ha trasmesso al datore di lavoro la documentazione medica e tutte le informazioni necessarie a comprovare la patologia oncologica grave, il diritto del dipendente al periodo di comporto lungo è assicurato dallo scambio informale di messaggi Whatsapp con altri lavoratori in azienda. Benché il Ccnl preveda che lo stato di malattia per fruire del periodo di comporto lungo, oltre ad essere grave, sia «documentato», alla insufficiente produzione del lavoratore si può sopperire grazie alla corrispondenza scambiata via chat sul piano personale con i colleghi. Da un lato, il lavoratore che voglia usufruire del periodo di comporto lungo previsto dal Ccnl deve trasmettere al datore «in modo cristallino» tutte le informazioni e i documenti medici da cui si evinca la patologia oncologica grave. D’altro lato, il datore deve «cooperare col lavoratore» in virtù dei doveri di correttezza e buona fede, nella prospettiva di preservare il suo interesse alla continuità occupazionale. Nel bilanciamento di queste due posizioni occorre valorizzare le informazioni che, benché non trasmesse al datore tramite il canale ufficiale, siano dal medesimo conoscibili. In forza di questi principi, il Tribunale di Gorizia (sentenza del 28 maggio 2026, giudice Allieri) ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogato a un lavoratore malato oncologico, ordinando al datore la reintegrazione sul posto di lavoro e il versamento delle retribuzioni mensili maturate nel periodo intermedio. Nel caso esaminato dal giudice goriziano, al lavoratore era stata diagnosticata una patologia tumorale che, in un contesto caratterizzato da altre patologie, aveva portato al riconoscimento di un’invalidità civile. Era, tuttavia, pacifico che questa situazione non era stata portata a conoscenza del datore di lavoro, che aveva intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto ordinario. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, invocando il diritto al periodo di malattia allungato previsto dal Ccnl a fronte di patologia oncologica grave e documentata. Il datore si è opposto al giudizio, evidenziando che il dipendente non aveva comunicato la propria grave condizione patologica. Non era dello stesso avviso la difesa del lavoratore, per cui la conoscenza datoriale sulla gravità dello stato di salute del dipendente emergeva dallo scambio di messaggi su Whatsapp con l’addetta all’elaborazione paghe e il direttore di cantina, soggetti incaricati della ricezione della documentazione medica. Nelle conversazioni sul profilo personale di Whatsapp, i due colleghi si erano premurati con il dipendente in malattia per avere rassicurazioni sullo stato di salute e quest’ultimo li aveva resi edotti della propria patologia tumorale. Ad avviso del Tribunale, questo scambio di informazioni, benché transitato su una chat a uso personale, non può essere ridimensionato a mera corrispondenza tra soggetti privati. I due interlocutori del dipendente malato oncologico erano qualificati a ricevere le informazioni sullo stato di malattia e, pertanto, non è dirimente il carattere personale degli scambi effettuati tramite messaggi.

Fonte: SOLE24ORE