Cantieri: formazione e investimenti per il recupero dei crediti della patente

Cantieri: formazione e investimenti per il recupero dei crediti della patente

  • 10 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Ancora un intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nel percorso di attuazione del quadro regolamentare attuativo delle disposizioni contenute nel DM 18 settembre 2024 n. 132, recante “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, attuativo dell’art. 27 D.Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 29 del DL 19/2024 (convertito in L. 56/2024) sul "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Tra le diverse misure contemplate dal decreto ministeriale citato, di rilievo quella contenuta all’art. 7 c. 1 DM 18 settembre 2024 n. 132, circa il possibile recupero dei crediti nella misura massima di 15, subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Nella fase di implementazione di questa misura si inserisce il Decreto dirigenziale 6 marzo 2026 n. 24, con il quale sono state costituite le citate Commissioni territoriali, presso ogni ambito regionale. Il decreto prevede la presenza, oltre che dei soggetti istituzionali (ossia i rappresentanti regionali di INL e INAIL), anche di rappresentanti, senza diritto di voto, delle ASL esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di RLST, previo invito, in tale ultimo caso, con preavviso di almeno 10 giorni, all’organismo paritetico competente per settore. Recupero punti: le istruzioni dell'INL.
A questo riguardo l’INL ha da ultimo emanato la Nota 24 giugno 2026 n. 4634, contenente prime indicazioni utili ad uniformare le attività delle Commissioni per l’attività di recupero dei crediti della patente di cui al citato art. 27. Attività che, si legge nella nota, sarà oggetto di continuo monitoraggio da parte delle competenti strutture centrali dello stesso INL e dell’Inail, al fine di valutare l’introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni. La Nota, dopo aver chiarito alcuni profili procedurali concernenti la composizione della Commissione (invito a partecipare alle sedute di rappresentanti delle ASL e RLST), si sofferma sulle modalità di recupero dei crediti. A tale riguardo viene richiamato il citato art. 1 c. 7 DM 132/2024 il quale stabilisce che il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione della Commissione territoriale, “tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro … ”. Due sono dunque gli elementi che le Commissioni devono considerare ai predetti fini: 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Primo criterio: la formazione 
Viene anzitutto precisato che la formazione necessaria per il recupero dei crediti deve essere ulteriore rispetto a quella prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non può essere ritenuta valida per l’aggiornamento della formazione prevista dallo stesso D.Lgs.. Perché i percorsi formativi possano essere ritenuti validi ai fini del riconoscimento dei crediti, è necessario che siano rispettati specifici criteri elencati di seguito. 
Soggetti formatori: la nota chiarisce che vanno individuati in coerenza con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro, nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato-Regioni previsto dalla L. 198/2025; 
Modalità di erogazione: i corsi possono essere erogati in presenza e/o anche in videoconferenza sincrona, laddove la Commissione non ritenga quest’ultima modalità incompatibile rispetto agli scopi formativi, sempre nel rispetto delle indicazioni presenti nel citato Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; 
Partecipanti: per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30; 
Contenuti minimi: dovendo il corso di formazione essere in linea con le violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti, sarà la Commissione, anche su proposta dell’istante, che ne indicherà i contenuti. Altri criteri riguardano i docenti (che devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DI 6 marzo 2013, dal cui novero viene escluso il datore di lavoro), l’attestato (unico per ciascun corso che dovrà contenere una serie di elementi), i test di verifica, la frequenza minima, la durata. Dal momento che i crediti possono essere recuperati progressivamente, l’interessato (impresa o lavoratore autonomo) potrà presentare un piano formativo suddiviso in moduli, la cui valutazione ai fini del riconoscimento dei crediti è rimessa alla Commissione. 
Secondo criterio: gli investimenti 
La Nota dell’INL chiarisce che gli investimenti devono essere sostenibili, sia finanziariamente che organizzativamente, e coerenti con la struttura e le dimensioni dell'impresa, specialmente per i lavoratori autonomi. 
La Commissione valuta l'investimento in base: 
alle risorse economiche; 
alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali; 
alle tipologie di violazioni riscontrate. 
È necessario che gli investimenti siano mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Gli stessi devono essere valutati in rapporto allo stato dell’arte e alle esigenze specifiche dell’impresa, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e organizzativa. 
La nota elenca alcune tipologie di investimento utili al recupero dei crediti: 
sistemi di rilevamento ambientale; 
dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamenti di lavoro intelligenti; 
tecnologie per la sorveglianza sanitaria; 
robotica e automazione; 
metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive. 
Ai fini del recupero dei crediti sono ritenuti validi anche gli investimenti effettuati grazie al contributo pubblico. Viene inoltre precisato che il recupero può essere pianificato in modo graduale, sulla base dei risultati conseguiti e mediante una programmazione accurata degli stati di avanzamento degli investimenti. La nota si conclude con il richiamo di un’apposita tabella nella quale sono indicati i criteri/parametri di cui deve ter conto la Commissione per l’attribuzione dei crediti. In particolare, in relazione alla tipologia dell’investimento viene previsto: 
1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro; 
3 crediti per investimenti compresi tra 25.000 e 50.000 euro; 
6 crediti per investimenti superiori a 50.000 euro. 
Modalità di presentazione e istruttoria. 
L’INL fornisce infine indicazioni in merito alle modalità con cui l’impresa o il lavoratore autonomo possono inviare la richiesta, avvalendosi dell’apposita modulistica allegata e precisando che l’istanza deve essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione, anche per il tramite dell’associazione di rappresentanza. Nel corso dell’istruttoria è possibile inoltre richiedere un confronto con la stessa Commissione.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL