Il ritardo nella trasmissione delle comunicazioni Uniemens esclude il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi
- 10 Luglio 2026
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La controversia ha origine dall'avviso di addebito notificato alla società per il recupero dei benefici contributivi emessi a fronte dell'accertata omissione di contributi. La Corte d'Appello accoglieva l'opposizione della società constatando come in realtà si fosse solo verificato un ritardo nella trasmissione delle comunicazioni Uniemens , il quale non avrebbe potuto da solo ostacolare l'emanazione del DURC e comportare la decadenza dei benefici. L'INPS propone ricorso per cassazione che viene accolto. Con l' Ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026 , la Cassazione afferma infatti che il mancato inoltro dei modelli Uniemens, lungi dall'essere semplicemente una irregolarità formale, costituisce anche un'irregolarità sostanziale , in quanto impedisce il controllo dell'INPS circa la regolarità contributiva . L'incompletezza o la tardività nell'inoltro comporta quindi un'irregolarità ostatica al rilascio del DURC e ciò anche nelle ipotesi in cui il pagamento dei contributi si riveli poi regolare, perché in assenza di denuncia, corretta e tempestiva, l'ente previdenziale non è messo nelle condizioni di controllare la riferibilità e l'esattezza dei versamenti effettuati, e ciò basta ad includere la regolarità contributiva e di conseguenza anche il diritto alla fruizione degli sgravi.