Licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto: oneri a carico del datore di lavoro
- 30 Giugno 2026
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La controversia ha origine dal licenziamento per superamento del periodo di comportamento di un dipendente disabile, il quale sosteneva che il provvedimento fosse nullo perché integrante una discriminazione indiretta nei suoi confronti. Con la Sentenza n. 13734 dell'11 maggio 2026 , la Corte di Cassazione distingue anzitutto la malattia dalla nozione di disabilità , precisando che quest'ultima si caratterizza per la presenza di due requisiti:
il carattere duraturo della patologia;
l'idoneità causale ad impedisce la partecipazione del lavoratore disabile alla vita lavorativa nella stessa misura dei colleghi non disabili.
In tale contesto, la durata e/o la reiterazione delle assenze per malattia, nel caso in cui sia stato accertato che esse siano casualmente correlate alla patologia duratura dalla quale è affetto il disabile, costituisce una delle forme più evidenti di manifestazione di questa idoneità causale. Tuttavia, tali accertamenti non sono stati compiuti dalla Corte d'Appello, la quale non si è attenuata al principio per cui, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comportamento, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere in capo a quest'ultimo di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni sull'eventualità che le assenze per malattia dipendente siano connesse allo stato di disabilità , allo scopo di individuare possibili accorgimenti ragionevoli , la cui l'adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie del licenziamento de quo .