Licenziamento disciplinare per simulazione malattia: in caso di certificato attestante patologia psichica necessario accertamento medico-legale

Licenziamento disciplinare per simulazione malattia: in caso di certificato attestante patologia psichica necessario accertamento medico-legale

  • 29 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 aprile 2026, n. 8738, ha stabilito che, in tema di licenziamento disciplinare fondato sulla simulazione dello stato di malattia, il certificato medico attestante una patologia di natura psichica – quale la sindrome ansioso-depressiva – con prescrizione di terapia farmacologica specifica, costituisce elemento probatorio di particolare valenza, idoneo di per sé solo a incrinare il ragionamento presuntivo volto a dimostrare il carattere fittizio della malattia. Tale certificato, espressione delle competenze diagnostiche proprie del medico generico e fonte di responsabilità per il sanitario, può essere superato esclusivamente mediante approfondimento medico-legale, non potendo il giudice di merito svalutarne il contenuto in via apodittica, senza incorrere nella violazione dell’art. 2729, c.c., per difetto dei requisiti di gravità e concordanza delle presunzioni, nonché dell’art. 5, Legge n. 604/1966, per indebita inversione dell’onere della prova gravante sul datore di lavoro. La vicenda all’esame dei Supremi giudici origina dal licenziamento intimato a un lavoratore per aver simulato uno stato di malattia al fine di sottrarsi allo svolgimento di nuove mansioni non gradite. Il licenziamento era stato ritenuto legittimo dalla Corte d’Appello, determinando il ricorso del lavoratore, articolato su più motivi. La Suprema Corte dichiara inammissibile il primo motivo relativo alla violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, rilevando che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione alternativa del contenuto degli atti ove l’interpretazione del giudice di merito sia logicamente sostenibile. Il secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, vengono invece accolti dagli Ermellini, che rilevano la violazione delle regole sull’onere della prova e sull’utilizzo delle presunzioni semplici. La Corte riafferma il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 5, Legge n. 604/1966, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, che dev’essere assolto con rigore e non può tradursi in un’inversione probatoria a carico del lavoratore, non essendo sufficiente la mera allegazione di indizi non adeguatamente comprovati. La Cassazione precisa che tale onere può essere adempiuto anche mediante presunzioni semplici, che costituiscono prova piena, purché rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 2729, c.c., spettando al giudice di merito valutare l’idoneità degli elementi indiziari attraverso un procedimento logico che prevede dapprima la selezione dei fatti rilevanti e successivamente una valutazione complessiva della loro convergenza. Nel caso di specie, la Corte censura l’operato del giudice di merito sotto questo profilo, poiché il ragionamento presuntivo adottato non soddisfa i requisiti richiesti, essendo fondato su elementi contrastati da circostanze di segno opposto dotate di rilevante valore probatorio. Nello specifico, ha rilievo decisivo un certificato medico attestante uno stato patologico di natura ansioso-depressiva, accompagnato da prescrizione farmacologica, elemento che la Corte qualifica come intrinsecamente idoneo a comprovare l’effettività della malattia, salvo che venga superato mediante specifici accertamenti medico-legali, nella specie non effettuati. La valutazione della Corte territoriale in merito al certificato, ritenuto inattendibile sulla base di considerazioni quali la provenienza da medico di base, la mancata visita specialistica o l’inosservanza della terapia, è giudicata apodittica e lesiva delle competenze proprie del sanitario, non potendo il giudice sostituirsi alla valutazione medica senza adeguato supporto tecnico. Inoltre, i Supremi giudici evidenziano che la compatibilità tra patologie psichiche e lo svolgimento di attività extralavorative rende ancora più debole l’inferenza circa la simulazione della malattia fondata su comportamenti del lavoratore durante l’assenza; pertanto, il complesso degli elementi indiziari posti a base della decisione impugnata non presenta i requisiti di gravità e concordanza richiesti per sostenere validamente una prova presuntiva della simulazione, con conseguente vizio nell’applicazione dell’art. 2729, c.c. Su tali presupposti la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, demandandole anche la regolazione delle spese, mentre restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.