Geolocalizzazione e timbrature
- 29 Giugno 2026
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L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori impone di guardare alla funzione concreta dello strumento. Se il sistema registra solo il punto in cui il lavoratore timbra ingresso, uscita o avvio di un intervento, la geolocalizzazione resta collegata alla normale rilevazione della presenza. In questo caso può rientrare tra gli strumenti di registrazione accessi e presenze, senza necessità di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. La situazione cambia quando l’app consente di ricostruire gli spostamenti durante il turno, anche tramite rilevazioni periodiche o dati conservati in background. Qui non si verifica più solo “dove” il lavoratore ha timbrato, ma si controlla “come” si è svolta la prestazione: percorsi, soste, tempi di permanenza e deviazioni. Il discrimine pratico è quindi tra “dato-punto” e “traiettoria”. Il primo certifica una presenza; la seconda può diventare controllo a distanza dell’attività lavorativa, con applicazione delle garanzie del comma 1 dell’art. 4: esigenze legittime, accordo sindacale o autorizzazione amministrativa. Resta centrale anche il comma 3: i dati raccolti sono utilizzabili, anche a fini disciplinari, solo se il lavoratore è stato informato in modo preventivo, chiaro e specifico. Non basta dire che si usa un’app di timbratura: occorre spiegare se viene acquisita la posizione GPS, quando, per quali finalità e con quali limiti. Per le aziende, il punto operativo è progettare sistemi realmente proporzionati: GPS attivo solo al momento della timbratura, nessun tracciamento continuo, conservazione limitata dei dati, informativa completa e coerenza con GDPR, minimizzazione e privacy by design.