Tra le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto 62/2026, merita particolare attenzione il nuovo articolo 7-bis, dedicato alla contrattazione collettiva di prossimità. Si tratta di un intervento che non modifica direttamente l’ambito di applicazione dell’articolo 8 del decreto legge 138/2011, ma introduce alcuni obblighi procedurali destinati a incidere in modo significativo sulle modalità di utilizzo dello strumento. Per comprendere la ratio della riforma occorre partire dalla funzione di questi contratti. Dal 2011 tali accordi consentono alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o alle loro rappresentanze aziendali di sottoscrivere intese che possono derogare sia alle disposizioni di legge, sia alle previsioni dei contratti collettivi nazionali, in una serie di materie tassativamente indicate dal legislatore. La finalità è quella di permettere alle parti sociali di adattare la disciplina del lavoro alle esigenze concrete dell’impresa e dell’occupazione. Negli anni si è consolidata una prassi amministrativa che prevedeva il deposito di tali accordi presso il ministero del Lavoro, soprattutto quando la deroga era collegata alla fruizione di incentivi o all’applicazione di specifiche disposizioni normative. Il nuovo articolo 7-bis, partendo da tale situazione, sembra perseguire quattro obiettivi principali:
attribuire data certa agli accordi;
creare una base documentale ufficiale consultabile dalle amministrazioni;
consolidare una prassi già diffusa nella realtà operativa;
rafforzare la trasparenza nei confronti dei lavoratori interessati.
La prima novità consiste nell’introduzione di un obbligo generalizzato di deposito. I contratti collettivi e le specifiche intese di prossimità dovranno essere depositati sia presso la direzione generale dei rapporti di lavoro del ministero del Lavoro, sia presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi del Cnel. In questo modo il legislatore crea un sistema di tracciabilità che consentirà alle amministrazioni di disporre di una banca dati completa degli accordi derogatori sottoscritti sul territorio nazionale.
La seconda novità riguarda le imprese fino a quindici dipendenti. In tali realtà, quando l’accordo aziendale deroga alla legge o al contratto collettivo nazionale e prevede trattamenti peggiorativi, la sottoscrizione dovrà avvenire presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. La disposizione appare finalizzata a garantire una sede istituzionale di controllo e certificazione nelle aziende di minori dimensioni, dove spesso le relazioni sindacali sono meno strutturate.
Su questo punto è opportuno un chiarimento interpretativo. I contratti di prossimità nascono per definizione come strumenti di deroga. L’articolo 8 del decreto legge 138/2011 attribuisce loro la funzione di modificare in senso speciale discipline legislative o contrattuali che altrimenti troverebbero applicazione. Nella prassi, tali accordi vengono utilizzati soprattutto per introdurre regole meno favorevoli rispetto a quelle ordinarie in cambio di vantaggi occupazionali, investimenti, salvaguardia dei posti di lavoro o recupero di competitività. Pertanto il riferimento alle intese che prevedono «trattamenti peggiorativi» sembra coincidere, nella sostanza, con la totalità delle ipotesi di contrattazione di prossimità effettivamente utilizzate dalle imprese.
La terza novità consiste nell’obbligo di informazione individuale ai lavoratori. Quando l’accordo introduce trattamenti peggiorativi, l’impresa dovrà informare i dipendenti interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione mediante comunicazione scritta, posta elettronica o altre modalità previste dalle procedure aziendali. Si tratta di una misura che rafforza la trasparenza e che mira a evitare che modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro restino conosciute soltanto ai soggetti direttamente coinvolti nella negoziazione.
Nel complesso la riforma non modifica il contenuto sostanziale della contrattazione di prossimità né restringe formalmente gli spazi di autonomia riconosciuti alle parti sociali. L’intervento si concentra piuttosto sugli aspetti documentali, di controllo e di informazione, con l’intento abbastanza esplicito di controllare e prevenire eventuali pratiche fraudolente.
Fonte: SOLE24ORE