Patente a crediti: come recuperare i punti pe

Patente a crediti: come recuperare i punti pe

  • 26 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili, dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi (comprese le imprese individuali senza lavoratori) che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso di una particolare "patente". La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti , che viene decurtato in caso di violazioni delle norme di sicurezza compiute dalle imprese risultanti dagli accertamenti e dai conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro (serve un punteggio pari o superiore a 15 crediti per poter legittimamente operare nei cantieri).  In caso di punteggio al di sotto di tale soglia, è possibile procedere al recupero dei crediti persi: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 24 giugno 2026 n. 4634, fornisce le prime indicazioni utili ad uniformare le attività delle Commissioni per il recupero dei crediti. Contenuti delle attività formative e realizzazione di investimenti. Le imprese e i lavoratori autonomi con una dotazione inferiore ai 15 crediti possono presentare istanza per il recupero dei crediti, subordinata alla valutazione di una Commissione territoriale che deve considerare i seguenti elementi.
a) Adempimento dell'obbligo formativo, in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza da parte dei soggetti responsabili delle violazioni, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la violazione; tale formazione deve essere ulteriore rispetto a quella generalmente prevista. I percorsi formativi devono avere le seguenti caratteristiche: 
composti da docenti formatori individuati dall'Accordo Stato-Regioni (Accordo Conferenza Stato-Regioni 17 aprile 2025 n. 59/CSR), in possesso dei requisiti previsti per la formazione , che rilasciano un attestato unico per ciascun corso; il datore di lavoro non può essere docente formatore. 
erogati in presenza e/o in videoconferenza sincrona, con un massimo di 30 partecipanti; 
in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti. 
La durata del corso di formazione tiene conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse. In particolare, la durata minima è pari a: (30 - crediti rimanenti) x un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5. Per ogni ora di formazione si riconoscono 0.25 crediti, con arrotondamento al numero intero per difetto (7 ore = 1,75 crediti arrotondati per difetto a 1 credito).
Per attribuire i crediti, il corso deve:
• essere frequentato per almeno il 90% delle ore previste dal programma;
• concludersi con un test superato per almeno il 70%.
b) Eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardanti i seguenti ambiti: 
- sistemi di rilevamento ambientale; 
DPI o abbigliamento da lavoro intelligenti; 
- tecnologie per la sorveglianza sanitaria; 
- robotica e automazione; 
metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive. 
L'attribuzione dei crediti può avvenire sulla base di quanto indicato nella tabella sottostante: .
Tipologia investimenti 
- Crediti Compresi fra € 5.000,00 e € 25.000,00
- Compresi fra € 25.000,01 e € 50.000,00
- Superiori a € 50.000,00
Poiché i crediti possono essere recuperati progressivamente, l’impresa o il lavoratore autonomo possono presentare un piano formativo suddiviso in moduli. 
Presentazione della domanda
La domanda per il recupero dei crediti deve essere inviata dall’impresa o dal lavoratore autonomo in modalità telematica, illustrando la proposta di recupero in relazione ai crediti decurtati.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL