Metalmeccanici: il comporto prolungato decorre dalla fine di quello breve

Metalmeccanici: il comporto prolungato decorre dalla fine di quello breve

  • 26 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 16 giugno 2026 n. 20220, ha affrontato alcune rilevanti questioni in tema di licenziamento per superamento del comporto circa l’interpretazione dell’art. 2 del CCNL Metalmeccanici, chiarendo i limiti applicativi del c.d. comporto prolungato e confermando l'inapplicabilità del blocco dei licenziamenti introdotto durante l’emergenza del Covid-19 alla fattispecie di recesso per eccessiva morbilità. La controversia origina dall’impugnazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato nell’agosto 2020 da una società operante nel settore metalmeccanico nei confronti di un proprio dipendente con anzianità superiore a sei anni. Il recesso era motivato dal superamento del comporto breve (365 giorni), avendo il lavoratore accumulato nel triennio antecedente l’ultimo episodio morboso un numero di giorni di assenza superiore a tale soglia. La Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato il gravame proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, confermando la legittimità del licenziamento. In particolare, il giudice territoriale aveva escluso l’applicabilità del "blocco dei licenziamenti" (art. 46 DL 18/2020) al licenziamento per superamento del comporto e ritenuto applicabile il comporto breve (365 giorni) e non quello prolungato (548 giorni), sul presupposto che gli eventi morbosi successivi all’esaurimento dell'episodio che aveva dato titolo al comporto prolungato non potevano essere computati con il metro di quest'ultimo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione contestando ciascuna delle suddette statuizioni. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione del citato art. 46 del DL 18/2020, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’applicabilità del divieto di recesso - introdotto per far fronte alle conseguenze occupazionali dell’emergenza sanitaria - al licenziamento per superamento del periodo di comporto. La Suprema Corte ha rigettato la censura, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui le norme che disciplinano le due fattispecie si trovano in rapporto di specialità reciproca. Il divieto di cui all’art. 46 perseguiva la specifica finalità di tutelare i lavoratori dalle ricadute negative sull’occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell'attività produttiva connessa all’emergenza Covid-19. L’art. 2110 c. 2 c.c., invece, regolamenta l’ipotesi della conservazione del posto in caso di malattia o infortunio che, per la sua specialità, prevale sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla normativa limitativa dei licenziamenti individuali. Un elemento testuale ha confortato tale conclusione: la previsione, nel medesimo DL 18/2020, della non computabilità del periodo trascorso in quarantena domiciliare ai fini del calcolo del comporto (art. 26 c. 1 DL 18/2020) implica, a contrario, che il licenziamento per superamento del periodo di comporto poteva essere legittimamente intimato anche durante il periodo di vigenza del blocco, confermando l’estraneità di tale fattispecie alla ratio protettiva di quest'ultimo. Il nucleo più significativo dell’ordinanza riguarda l'interpretazione dell'art. 2 del CCNL Metalmeccanici Industria (nella versione del 26 novembre 2016), che disciplina il c.d. comporto prolungato. La disposizione collettiva in esame distingue tra: 
comporto breve: diritto alla conservazione del posto per un periodo di 183, 274 o 365 giorni di calendario, a seconda dell’anzianità di servizio (rispettivamente fino a 3 anni, da 3 a 6 anni, oltre 6 anni), riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso; 
comporto prolungato (274, 411 o 548 giorni, a seconda dell'anzianità), riconosciuto al ricorrere di una delle seguenti condizioni: i) evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo di 61 giorni di calendario; ii) verificazione di almeno due malattie comportanti ciascuna un'assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario; iii) malattia in corso alla scadenza del comporto breve, compresa la prognosi dell'ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario. Il ricorrente sosteneva che, essendo in corso alla data di scadenza del comporto breve una malattia della durata pari o superiore a 91 giorni, avrebbe dovuto applicarsi il comporto prolungato (548 giorni), e che tale maggiore tutela dovesse operare anche con riferimento agli eventi morbosi successivi all’esaurimento dell'episodio originario, compresi quelli intervenuti dopo una ripresa dell'attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato tale tesi, muovendo da una lettura sistematica e letterale della norma contrattuale, in coerenza con la propria precedente giurisprudenza. Il punto di partenza è il canone ermeneutico principale di cui all'art. 1362 c. 1 c.c.: il significato letterale delle parole utilizzate dalle parti collettive. Sul punto, l’ordinanza richiama Cass. 27032/2023, resa in relazione all’analoga disposizione contenuta nell'art. 31 del CCNL Mobilità Attività Ferroviaria, e la precedente Cass. 28377/2018. Entrambe avevano valorizzato il termine “prolungamento” come espressivo di un concetto di “protrazione di un periodo attualmente in corso”: il comporto prolungato non costituisce dunque un autonomo e diverso termine di comporto applicabile in astratto, ma una proroga del periodo ordinario, ancorata alla gravità della malattia in atto al momento della scadenza di quest'ultimo. Ne discende che la ratio della norma è quella di accordare una più ampia tutela al lavoratore che, alla scadenza del comporto breve, si trovi ancora afflitto da una patologia di rilevante gravità (presuntivamente tale per la sua durata pari o superiore a 91 giorni). Tale esigenza di accentuata protezione non è invece ravvisabile quando - esauritosi l’episodio morboso originario - il lavoratore sia rientrato in servizio e sia poi interessato da nuovi e distinti eventi morbosi. In questa ipotesi, come puntualizza la Corte richiamando quanto stabilito dalla Corte di merito: “riprende ad operare la regola ordinaria del comporto breve, per cui ogni ulteriore evento morboso nel triennio determinerebbe il superamento del comporto”. La tesi del ricorrente, secondo cui il comporto prolungato costituirebbe una sorta di diritto quesito del lavoratore applicabile anche agli episodi morbosi successivi - ancorché di durata inferiore a 91 giorni - è stata giudicata incompatibile con il tenore letterale della norma, che fa inequivoco ed esclusivo riferimento all’ “ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto”. Un’interpretazione diversa si risolverebbe, come correttamente rilevato dalla Corte, in una sostanziale abrogazione giudiziale della distinzione tra comporto breve e comporto prolungato, svuotando di significato la condizione normativa prevista per l’accesso a quest’ultimo. La Cassazione ha dunque confermato la correttezza dell’esegesi adottata dalla Corte territoriale, che aveva calcolato il triennio di riferimento a ritroso dall’ultimo episodio morboso e verificato, su tale base, il superamento del comporto breve. L’ordinanza in commento offre una lettura rigorosa e coerente della disciplina contrattuale del comporto prolungato nel CCNL Metalmeccanici, confermando un orientamento che privilegia la funzione teleologica dell’istituto rispetto a interpretazioni estensive potenzialmente foriere di abusi. Sul piano sostanziale, la pronuncia sembra consolidare due principi: 
il comporto prolungato non è un beneficio permanente e generalizzato, ma uno strumento di tutela selettivo, destinato a operare esclusivamente in presenza di una malattia di presunta gravità in atto al momento della scadenza del comporto ordinario. Esauritosi tale presupposto — con la ripresa dell’attività lavorativa e l'insorgenza di nuovi e distinti episodi morbosi — il beneficio cessa e il calcolo riparte con il metro del comporto breve. 
il “blocco dei licenziamenti” Covid-19 non interferisce con il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in virtù del rapporto di specialità reciproca tra le due normative e della stessa logica interna del DL 18/2020, che, nel sottrarre al computo del comporto i giorni di quarantena, ha implicitamente confermato la persistente operatività dell'istituto anche nel periodo emergenziale. 
La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale, che vede nel licenziamento per superamento del periodo di comporto una fattispecie distinta di recesso, distinta tanto dal licenziamento disciplinare quanto da quello per giustificato motivo oggettivo, il cui unico presupposto di legittimità è rappresentato dall’avvenuto decorso del termine massimo di conservazione del posto fissato dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dagli usi o secondo equità.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL