Licenziamento per inidoneità sopravvenuta: il datore deve provare la ricerca di accomodamenti ragionevoli

Licenziamento per inidoneità sopravvenuta: il datore deve provare la ricerca di accomodamenti ragionevoli

  • 26 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Un lavoratore addetto alla conduzione di forni e all'utilizzo del carrello elevatore veniva licenziato per sopravvenuta impossibilità della prestazione, a seguito di giudizio di inidoneità permanente del medico competente.  La Commissione sanitaria, successivamente adita dal dipendente, lo dichiarava invece idoneo con limitazioni relative alla deambulazione e alla movimentazione manuale di carichi. La Corte d'Appello di Milano (sent. n. 537/2026) ha confermato l'illegittimità del licenziamento, precisando che né il giudizio del medico competente né quello della Commissione sanitaria vincolano il Giudice, il quale deve accertare autonomamente l'effettiva condizione del lavoratore, anche mediante CTU. Qualora le menomazioni siano durature e tali da ostacolare la piena partecipazione alla vita professionale, ricorre una condizione di disabilità rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003. Il datore è allora tenuto a ricercare, con sforzo diligente ed esigibile, possibili modifiche organizzative, ridistribuzioni di compiti o adattamenti delle attrezzature, andando ben oltre il mero repêchage su posizioni già disponibili. Grava interamente sul datore dimostrare di avere concretamente valutato tali soluzioni o che la loro adozione avrebbe comportato un onere sproporzionato. Nel caso esaminato, la società si era limitata ad allegare l'assenza di posizioni compatibili, senza fornire prova alcuna di un'attività di ricerca organizzativa. Il licenziamento è stato pertanto ritenuto ingiustificato, con applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300/1970.