Previdenza complementare con formazione differenziata

Previdenza complementare con formazione differenziata

  • 24 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Con le direttive del 19 giugno 2026, la Covip compie un passaggio decisivo nell’attuazione della nuova disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° luglio. Il primo chiarimento riguarda il contenuto dell’obbligo posto a carico del datore di lavoro. Al momento dell’assunzione, l’impresa deve fornire a tutti i neoassunti un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e, per coloro nei confronti dei quali viene prevista l’adesione automatica, sul suo funzionamento, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle alternative disponibili e sui termini entro i quali esercitare le proprie scelte. Particolarmente rilevante è la definizione di lavoratori di prima assunzione: sono tali i soggetti assunti per la prima volta come lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici. Per questi lavoratori l’adesione opera automaticamente sin dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni. La rinuncia può tradursi nella scelta di mantenere il Tfr in azienda (e nei casi previsti trasferito all’Inps) oppure di conferirlo a una diversa forma pensionistica complementare. Le direttive chiariscono anche come individuare il fondo pensione di destinazione. La regola principale resta quella della forma collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali. Se coesistono più forme, prevale quella individuata da un accordo aziendale o, in mancanza, quella alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda alla data di assunzione. In assenza di accordi o contratti, l’adesione automatica confluisce nella forma residuale indicata nel Fondo Cometa. Una novità di sistema è proprio l’ampliamento degli effetti dell’automatismo: non più soltanto trasferimento del Tfr, come nel precedente impianto del silenzio-assenso, ma anche versamento della contribuzione datoriale e del lavoratore nella misura prevista dagli accordi. Resta tuttavia una tutela specifica per i redditi più bassi: se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo, la contribuzione del lavoratore non è obbligatoria e può essere esclusa con apposita dichiarazione entro 60 giorni. Importanti sono poi i chiarimenti sui rapporti a tempo determinato e sul periodo di prova. Per i contratti a termine di durata inferiore a 60 giorni il meccanismo non si applica, perché verrebbe meno un adeguato periodo di riflessione. Analogamente, se il rapporto cessa prima della scadenza dei 60 giorni, l’adesione automatica non produce effetti. Quanto al periodo di prova, se il contratto collettivo esclude la contribuzione durante tale fase, il datore versa comunque il Tfr dalla data di assunzione e avvia la contribuzione solo dopo il superamento della prova. Per i lavoratori non di prima assunzione che cambiano azienda dopo il 30 giugno 2026, la disciplina è più selettiva: 
l’adesione automatica opera solo se, al momento della nuova assunzione, il lavoratore ha già in essere una posizione di previdenza complementare con destinazione, anche parziale, del Tfr. Il nuovo datore deve quindi acquisire una dichiarazione sulla posizione previdenziale del dipendente; 
se il lavoratore è iscritto a un fondo ma non vi conferisce il Tfr, ad esempio perché versa solo contributi, l’automatismo non opera; 
se invece non ha alcuna posizione con Tfr, il datore gestisce il trattamento di fine rapporto secondo le regole ordinarie, ferma la facoltà del lavoratore di aderire a un fondo pensione anche in coincidenza con l’assunzione; 
chi poi, pur avendo avuto in passato un fondo pensione, ha riscattato integralmente la posizione, resta fuori dall’automatismo. 
Per le aziende si apre quindi una fase delicata, fatta di aggiornamento delle procedure Hr e di valutazione dell’opportunità di estendere la formazione sui temi previdenziali anche a tutti gli altri dipendenti per i quali l’obbligo formativo non viene attualmente previsto. Per i lavoratori, invece, si rafforza l’occasione di trasformare il primo rapporto di lavoro (o il cambio di azienda) in un momento di pianificazione del proprio futuro previdenziale.

Fonte: SOLE24ORE