Periodo di comporto e licenziamento per scarso rendimento

Periodo di comporto e licenziamento per scarso rendimento

  • 21 Dicembre 2022
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Per la Corte di cassazione (sezione lavoro, 12 dicembre 2022, n. 36188), il datore di lavoro non può porre fine unilateralmente al rapporto di lavoro fino a che perdura il cosiddetto periodo di comporto fissato dalla legge, dalle parti o dal giudice in via equitativa, senza eccezione alcuna.
Tenendo conto degli interessi contrastanti del datore di lavoro e del lavoratore – che si concretizzano, per il primo, nel continuare a occupare solo i dipendenti che lavorano e producono e, per il secondo, nel disporre del periodo necessario per curare la propria malattia senza rischiare di non riuscire a sostentarsi - il superamento del periodo di comporto va considerato, insomma, come unica condizione di legittimità del licenziamento.
Tutto ciò considerato, i giudici di legittimità hanno quindi ribadito che, nel corso del periodo di comporto, non è possibile irrogare al lavoratore assente per malattia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, facendo leva sullo scarso rendimento e sull'eventuale disservizio aziendale causato dall'assenza del dipendente malato. Si tratta, per la Corte, di una situazione che non può essere paragonata allo scarso rendimento, che è caratterizzato da inadempimento, anche inconsapevole. Nella malattia, infatti, la tutela della salute rappresenta un valore preminente da tutelare, che giustifica la specialità delle regole del comporto.
Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia (così come di quelle per infortunio), prima che sia decorso il periodo massimo di comporto, deve quindi considerarsi nullo per violazione della norma imperativa posta dal secondo comma dell'articolo 2110 del codice civile.